Il 2025 sta ormai volgendo al termine.
Ai dirigenti aziendali e ai responsabili delle relazioni pubbliche e della proprietà intellettuale, abbiamo un annuncio di fondamentale importanza, l’ultimo di quest’anno.
A partire dal 1° gennaio del prossimo 2026 (anno Reiwa 8), il «Regolamento per l’esame della somiglianza di prodotti e servizi» – che costituisce il manuale di riferimento per la registrazione dei marchi – verrà rivisto e saranno applicate le nuove norme internazionali (Classificazione Internazionale, edizione 13-2026).
«Ma le modifiche legislative non avvengono forse ogni anno?»
«La nostra azienda ha già registrato il marchio, quindi la questione non ci riguarda»
Se state pensando in questo modo e state per ignorare questa notizia, vi preghiamo di dedicarci un po’ del vostro tempo.
La presente modifica ha un impatto tale che, per alcuni settori, «le regole di sempre non saranno più valide».
Ad esempio, gli «occhiali (da sole)», che per molti anni sono stati un prodotto rappresentativo della «Classe 9», con questa modifica passeranno completamente alla «Classe 10».
Si tratta di un cambiamento che riguarda le fondamenta della strategia di proprietà intellettuale per le aziende del settore dell’abbigliamento che intendono lanciare una linea di occhiali e per le aziende IT impegnate nello sviluppo di occhiali intelligenti.
Sebbene la registrazione dei marchi sia un sistema basato sul principio «primo arrivato, primo servito», se la domanda non viene presentata nella «classe (categoria) corretta», i diritti non saranno riconosciuti, indipendentemente dalla rapidità con cui è stata presentata.
Inoltre, il cambiamento di classe comporta una modifica radicale dell’approccio da adottare durante la ricerca sui marchi di altre aziende.
Nel presente articolo, sulla base delle informazioni più recenti comunicate dall’Ordine dei consulenti in materia di brevetti del Giappone e dall’Ufficio dei brevetti, illustreremo i punti salienti della revisione dei criteri di esame dei marchi del 2026 in modo più dettagliato e pratico rispetto a qualsiasi altra fonte.
Per distinguersi dalla concorrenza, La invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine e a utilizzare queste conoscenze per proteggere il marchio della Sua azienda.
In primo luogo, in cosa consiste la revisione dei «Criteri di esame per prodotti e servizi simili»?
[Il cambiamento più significativo] Gli «occhiali» passano dalla classe 9 alla classe 10! Contesto e contromisure
[Complicato e misterioso] Grande riorganizzazione delle classi relative al settore dei «profumi» (aromi e fragranze)
Altre modifiche da non perdere (autopompe antincendio, ombrelloni, tessuti di pizzo, ecc.)
Perché le “classificazioni” e i “criteri” cambiano così frequentemente?
Decisione gestionale: è opportuno presentare la domanda entro il 2025 o attendere il 2026?
Le insidie del «periodo di transizione» in cui aumentano i rischi di una domanda presentata autonomamente
Domande frequenti (FAQ)
Riepilogo: affidi ad un consulente in brevetti la gestione dei nuovi criteri
Prima di entrare nel merito delle modifiche specifiche, è opportuno chiarire alcuni concetti fondamentali.
Al momento della registrazione di un marchio, presentiamo all’Ufficio Brevetti una domanda che comprende sia il «marchio (segno)» che i «prodotti e servizi» su cui verrà utilizzato.
Tali prodotti sono classificati in «classi» che vanno dalla classe 1 alla classe 45.
Tale classificazione non è propria del Giappone, ma è conforme alla «Classificazione internazionale (Classificazione di Nizza)», basata sul trattato internazionale denominato «Accordo di Nizza».
Si tratta di un sistema che, consentendo ai paesi di tutto il mondo di classificare i prodotti secondo criteri comuni, facilita lo sviluppo commerciale globale e la tutela dei marchi.
Tuttavia, il mondo degli affari è in continua evoluzione.
Prodotti che alcuni anni fa non esistevano conquistano il mercato, oppure cambiano le modalità di utilizzo dei prodotti. Per questo motivo, tale classificazione internazionale viene periodicamente rivista e aggiornata (riunioni di Nizza).
La presente modifica è finalizzata all’adeguamento alla «Classificazione internazionale, edizione 13-2026» e, al contempo, prevede alcuni piccoli adeguamenti per allinearla alla realtà commerciale giapponese.
La data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2026 (anno Reiwa 8).
Tutte le domande presentate all’Ufficio Brevetti a partire da tale data saranno esaminate in base ai nuovi criteri. In altre parole, le domande presentate fino al 31 dicembre 2025 saranno esaminate in base ai criteri precedenti (quelli attualmente in vigore).
Con questa modifica, l’argomento che sta suscitando maggiore interesse tra i professionisti e gli operatori del settore è il cambio di classe degli «occhiali».
Finora (fino al 2025): Classe 9
Codice del gruppo affine: 23B01 (stesso gruppo dei ricevitori a onde corte, dei telefoni, ecc.)
D’ora in poi (dal 2026): Classe 10
Codice del gruppo affine: possibile modifica (verso il gruppo degli apparecchi e strumenti medici)
Finora gli occhiali da vista e da sole erano classificati nella «Classe 9», insieme a macchine fotografiche, strumenti di misura e computer, in quanto dispositivi ottici che utilizzano lenti e come dispositivi di protezione per gli occhi.
Tuttavia, negli ultimi anni è stata data maggiore importanza a livello internazionale alla funzione di «correzione della vista», ovvero alla «natura medica» volta ad assistere o ripristinare le funzioni corporee.
Le lenti a contatto erano già considerate dispositivi medici (sebbene in alcuni casi fossero incluse nella Classe 9, la loro natura era prevalentemente medica); ora, finalmente, anche gli occhiali stessi sono stati trasferiti alla «Classe 10», il gruppo dei dispositivi medici.
(※ Trasferimento della classe «Cl.9 spectacles / eyeglasses»)
① Per le domande di registrazione future
A partire dal 2026, se si desidera registrare un marchio relativo agli occhiali, sarà necessario indicare «Classe 10» nella domanda di registrazione.
Se, per errore, si presentasse la domanda indicando la «Classe 9», si riceverebbe dall’Ufficio Brevetti una notifica di rigetto (ordine di correzione) in cui si precisa che «gli occhiali non rientrano nella Classe 9».
Per correggere tale errore, sarà necessario presentare una rettifica per il cambio di classe alla «Classe 10»; tuttavia, a seconda dei casi, ciò potrebbe comportare il pagamento di ulteriori tasse o rendere la procedura più complessa.
② Sviluppo di marchi di abbigliamento e articoli vari
Quando un marchio di moda lancia sul mercato occhiali da sole, finora era prassi consolidata coprire la «Classe 25» (ad esempio, magliette), la «Classe 14» (ad esempio, accessori) e la «Classe 9» (occhiali da sole).
D’ora in poi, sarà necessario includere nel proprio portafoglio anche la «Classe 10».
③ Cosa accadrà agli occhiali intelligenti?
A questo proposito, suscitano particolare interesse gli «occhiali intelligenti» sviluppati dalle aziende IT.
Gli smart glasses privi di funzioni di correzione della vista, intesi come semplici dispositivi indossabili, rimarranno molto probabilmente nella «Classe 9 (dispositivi per l’elaborazione dei dati, ecc.)»; ma cosa accadrà nel caso degli smart glasses dotati di funzioni di correzione della vista?
Come si evince, diventa necessario individuare con precisione il confine tra la classe 9 e la classe 10 in base alle funzionalità del prodotto. Poiché è rischioso basarsi su valutazioni personali, si raccomanda vivamente di consultare sempre un esperto.
Anche per le attività commerciali che trattano i «profumi» – quali l’aromaterapia, gli aromi alimentari e le fragranze – la presente revisione risulta estremamente complessa e importante.
Ciò che finora veniva valutato in base al fatto che si trattasse o meno di «oli essenziali» è stato ora suddiviso in modo rigoroso in base allo «scopo per cui viene utilizzato il profumo (destinazione d’uso)».
Per definire la collocazione degli oli aromatici, finora ambigua, è stata aggiunta la categoria “Oli per aromaterapia” nella Classe 5.
La Classe 5 comprende principalmente la categoria dei «prodotti farmaceutici». In altre parole, qualora si intenda commercializzare prodotti destinati a usi di carattere medico-sanitario (aromaterapia), quali effetti rilassanti o il miglioramento della salute, sarà necessario ottenere i diritti nella Classe 5.
D’altra parte, la denominazione «fragranze» della tradizionale Classe 3 (cosmetici, saponi, ecc.) è stata modificata in «fragranze (limitate a quelle destinate all’uso aromatico)».
Le fragranze destinate a prodotti di consumo come i profumi per ambienti e i profumi, intese come beni di lusso per «godere del profumo in sé», continuano a rientrare nella Classe 3.
Per quanto riguarda gli oli essenziali utilizzati come materie prime per prodotti industriali, sono stati aggiunti alla Classe 1, alla quale appartengono le sostanze chimiche, come «oli essenziali per uso industriale».
Sono state apportate modifiche anche agli aromi per alimenti (Classe 30) e agli aromi per tabacco (Classe 34).
Finora era presente una clausola di esclusione del tipo «(ad eccezione di quelli costituiti da oli essenziali)», che è stata ora eliminata e semplificata. In altre parole, indipendentemente dal fatto che la materia prima sia un olio essenziale naturale o un aroma sintetico, la classificazione avverrà in modo semplice in base all’uso: «se utilizzato per aromatizzare alimenti, rientra nella categoria 30».
[Punto chiave]
La semplice affermazione «La nostra azienda vende olio di lavanda» non è più sufficiente per determinare la classe di appartenenza.
Se si tratta di articoli vari destinati al godimento del profumo, rientra nella Classe 3
Se destinato all’aromaterapia: Classe 5
Se destinato alla preparazione di dolci: Classe 30
Se è destinato a fungere da materia prima per una fabbrica di saponi: Classe 1
Se non si definisce in che modo il prodotto della propria azienda verrà utilizzato in ultima istanza dal consumatore, non sarà possibile garantire un’adeguata tutela dei diritti.
Vi presentiamo alcune modifiche che, sebbene a prima vista possano sembrare di poco conto, hanno un impatto significativo su determinati settori.
Finora le autopompe antincendio erano classificate nella Classe 9 come «macchine scientifiche» destinate alle operazioni di spegnimento. Tuttavia, con la presente modifica, passeranno alla «Classe 12 (veicoli)», la stessa delle automobili e dei camion. Si può affermare che ciò abbia reso la classificazione più intuitiva, ma per i produttori di veicoli speciali sarà necessario adeguare la classificazione amministrativa.
Gli ombrelli da pioggia e da sole da tenere in mano rimangono nella Classe 18, mentre gli ombrelloni di grandi dimensioni installati in giardino o in spiaggia, in quanto simili per natura alle tende e alle tende da sole, sono stati spostati nella “Classe 22”. Si tratta di una classificazione come “Cl.22 patio umbrellas”. I produttori di articoli per l’outdoor devono prestare particolare attenzione.
I tessuti in pizzo ricamato, che finora rientravano nella Classe 26 (articoli per il ricamo), vengono ora trasferiti alla «Classe 24», poiché viene data maggiore importanza alla loro natura di tessuti e stoffe. Gli operatori del settore tessile devono procedere a una revisione dei prodotti specificati.
Si tratta di una modifica della classificazione dei servizi. Il noleggio di apparecchiature per il rifornimento di carburante, che era incluso nella classe 39 (trasporti), è stato riclassificato nella «classe 37 (edilizia e riparazioni)», allo stesso modo del noleggio di macchinari edili e di macchinari per riparazioni.
Potreste pensare: «Una volta stabilite, vorremmo che non venissero modificate». Tuttavia, le classi dei marchi sono lo «specchio dei tempi».
Ad esempio, alcune decine di anni fa non esistevano concetti quali «smartphone» o «abbonamento». Quando nasce un nuovo prodotto, è necessario decidere in quale categoria inserirlo. Inoltre, come nel caso degli «occhiali» in questione, può verificarsi un cambiamento nella percezione della natura del prodotto, che passa da «semplice strumento» a «dispositivo che integra le funzioni corporee (di natura più medica)».
Inoltre, il sistema dei marchi, essendo gestito secondo regole comuni a livello mondiale (Accordo di Nizza), aumenta la praticità per le aziende che si espandono all’estero. Se sussiste una discrepanza del tipo «in Giappone rientra nella classe 9, mentre negli Stati Uniti nella classe 10», la presentazione di una domanda di registrazione internazionale (domanda ai sensi del Protocollo di Madrid) comporta un notevole dispendio di tempo e risorse. Per eliminare tali discrepanze, vengono effettuate periodicamente delle «armonizzazioni internazionali».
Si prega di considerare anche questa modifica come un «aggiornamento volto all’allineamento agli standard mondiali».
Questo è, dal punto di vista pratico, il punto più delicato e rappresenta l’occasione in cui il consulente in materia di brevetti può dimostrare la propria competenza.
La presente modifica si applica alle «domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026».
Se attualmente (dicembre 2025) si desidera registrare un marchio relativo agli occhiali, come si dovrebbe procedere?
In caso di deposito entro la fine dell’anno (entro il 31 dicembre):
Si presenta la domanda specificando la «Classe 9».
Vantaggi: è possibile effettuare la registrazione nella classe a cui si è abituati. È più facile armonizzare la gestione con i marchi esistenti (qualora si possiedano già altri marchi nella classe 9).
Se si presenta la domanda all’inizio dell’anno (dal 1° gennaio in poi):
Si presenta la domanda specificando la «Classe 10».
Vantaggio: si ottiene un diritto conforme alla più recente classificazione internazionale. In caso di futura espansione all’estero, è meno probabile che si verifichino discrepanze tra le classi.
[Consiglio importante]
Sebbene sia possibile presentare la domanda in extremis entro la fine dell’anno, in una prospettiva a lungo termine, per quanto riguarda gli occhiali, in molti casi si consiglia di acquisire i diritti nella «Classe 10», che diventerà la classe prevalente in futuro. Tuttavia, se si dispone già di numerose registrazioni nella Classe 9, è necessario tenere conto dei costi di gestione.
Poiché le classi relative agli aromi sono state suddivise in modo più dettagliato, è necessario ricontrollare la propria gamma di prodotti.
Se si presenta la domanda entro la fine dell’anno in una situazione di ambiguità, non è da escludere il rischio che in futuro i «prodotti designati» vengano considerati «non chiari». Al contrario, presentando la domanda in base ai nuovi criteri (2026), si ha il vantaggio di poter garantire i diritti in modo più chiaro nella «Classe 5: oli per aromaterapia».
Ultimamente stanno aumentando sia i servizi di registrazione semplificata dei marchi che utilizzano l’intelligenza artificiale, sia il numero di persone che presentano domanda autonomamente consultando il sito dell’Ufficio brevetti.
Tuttavia, proprio in questo «periodo di transizione (momento di passaggio) tra le vecchie e le nuove norme», presentare una domanda basandosi esclusivamente sul proprio giudizio è rischioso.
Anche nel 2026, molti blog e articoli esplicativi presenti su Internet non verranno aggiornati immediatamente. Se tra i primi risultati di una ricerca con le parole chiave «marchio occhiali classe» compare un articolo scritto nel 2024, in esso sarà chiaramente indicato che «gli occhiali rientrano nella Classe 9».
Se si crede a queste informazioni e si presenta una domanda nel gennaio del 2026, come già menzionato, si riceverà una notifica dei motivi di rigetto. Ciò comporterà il dover gestire le relative pratiche, con conseguenti costi aggiuntivi e, nel peggiore dei casi, la possibilità che la data di deposito venga posticipata, consentendo ad altre aziende di anticiparvi.
Questo è il rischio più temibile.
Anche se si effettui una ricerca relativa agli «occhiali» nella classe 10 a partire dal 2026, è possibile che non vengano individuati i «marchi relativi agli occhiali registrati nella classe 9 prima del 2025» (a seconda delle specifiche dello strumento di ricerca).
Tuttavia, dal punto di vista dei diritti, i marchi relativi agli occhiali nella classe 9 rimangono validi.
In altre parole, durante il periodo di transizione, se non si effettua una ricerca trasversale sia nella “nuova classe (classe 10)” che nella “vecchia classe (classe 9)”, si rischia di trascurare i diritti di altre aziende e di incorrere in un’azione legale per violazione.
Questa complessa ricerca incrociata è estremamente rischiosa se effettuata da chi non è esperto in materia. Si tratta di un ambito che dovrebbe essere affidato a un avvocato specializzato in diritto dei marchi.
Abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso dai clienti in relazione alla presente modifica.
D1. Cosa accadrà ai marchi già registrati (occhiali = classe 9)?
R. Non verrà automaticamente trasferito alla classe 10. Il diritto già registrato rimarrà valido nella “classe 9”. Tuttavia, al momento del rinnovo o qualora in futuro si intenda esercitare tale diritto (ad esempio, per citare in giudizio un’altra società per contraffazione), potrebbe essere necessario un adeguamento tra i criteri nuovi e quelli precedenti.
D2. Non so in quale classe rientrino i miei prodotti secondo i nuovi criteri.
A. La prego di stare tranquillo. Se potremo esaminare i dettagli del prodotto (cataloghi o sito web), un consulente in brevetti selezionerà la classe appropriata alla luce dei criteri più recenti. Poiché la valutazione risulta particolarmente complessa per i prodotti legati all’aromaterapia o ai dispositivi IoT, è sconsigliabile procedere con una valutazione autonoma.
D3. Ho intenzione di presentare la domanda a gennaio 2026, ma ho utilizzato il vecchio modulo di domanda.
A. Se presenta la domanda così com’è, è altamente probabile che venga respinta per vizi di forma o che riceva una notifica dei motivi di rigetto. È possibile apportare correzioni prima della presentazione della domanda, ma dopo la presentazione potrebbero essere applicate spese di correzione. Le consigliamo vivamente di far verificare la domanda da un esperto prima di premere il pulsante di invio.
La modifica del 2026 in questione avrà ripercussioni su numerose aziende.
Gli occhiali passano dalla classe 9 alla classe 10 (punto fondamentale).
Gli aromi e le fragranze vengono suddivisi, in base all’uso, nelle classi 1, 3, 5 e 30.
Anche i veicoli antincendio, gli ombrelloni e i tessuti in pizzo saranno spostati.
L’applicazione avrà effetto a partire dalle domande di registrazione presentate a partire dal 1° gennaio 2026.
Non sottovalutate questa modifica, pensando che si tratti semplicemente di un «cambiamento di classe». Il diritto di marchio è sia un’«arma» che uno «scudo» a tutela della vostra attività. Se le regole cambiano, è necessario adeguare anche il modo in cui si utilizza tale arma.
«Il mio prodotto è al sicuro?», «In quale classe rientrerà il marchio che intendevo depositare l’anno prossimo?».
Se nutre anche solo un minimo di incertezza, La invitiamo a rivolgersi a un avvocato specializzato in marchi.
Il nostro studio conosce perfettamente l’ultima «Classificazione Internazionale, edizione 13-2026» e i criteri di esame modificati.
Vi proporremo la scelta delle classi più adeguate e la strategia di deposito ottimale affinché la vostra attività commerciale sia tutelata in modo sicuro anche in futuro.
Costruiamo insieme una strategia di proprietà intellettuale orientata alla nuova era.
[Contatti]
Studio di proprietà intellettuale EVORIX
Avvocato specializzato in proprietà intellettuale: Takefumi Sugiura
06-7777-1884
[Sede dello studio]
*Il presente articolo è stato redatto sulla base delle informazioni rese pubbliche dall’Ordine dei Patentisti giapponesi e dall’Ufficio Brevetti al dicembre 2025. Per casi specifici, si prega di consultare sempre un esperto in merito.
[Link di riferimento]
Ufficio dei Brevetti: Criteri di esame per prodotti e servizi simili [conformi alla Classificazione Internazionale, edizione 13-2026]
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun13-2026.html
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Brevetti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Brevetti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).