Nel 2026, l’economia mondiale si troverà nel mezzo di tre grandi tendenze: la rapida implementazione sociale delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA), l’accelerazione della trasformazione verde (GX) e l’aumento dei rischi geopolitici. Questi cambiamenti nel contesto operativo stanno imponendo una trasformazione radicale anche alle strategie delle imprese in materia di proprietà intellettuale (IP).
Nei settori dei brevetti, dei marchi e dei disegni e modelli, si susseguono le modifiche legislative e l’entrata in vigore di nuovi sistemi, e si stanno moltiplicando le situazioni in cui non è più possibile far fronte alla situazione limitandosi a seguire la linea di condotta tradizionale. Nel presente articolo illustreremo in modo esaustivo le ultime tendenze che i responsabili della proprietà intellettuale e i dirigenti aziendali dovranno tenere presenti nel 2026, articolando l’analisi attorno ai tre pilastri fondamentali: brevetti, marchi e disegni e modelli.
In ciascun capitolo vengono illustrati non solo i punti salienti delle riforme normative, ma vengono fornite anche spiegazioni approfondite sulle azioni concrete che le aziende dovrebbero intraprendere. Vi invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine, affinché possa esservi d’aiuto nella revisione della strategia di proprietà intellettuale della vostra azienda.
📑 Indice
Nel 2026 il settore dei brevetti sta attraversando un importante periodo di transizione, sullo sfondo dell’evoluzione tecnologica e dei cambiamenti della situazione internazionale. In particolare, tre temi rivestono un’importanza fondamentale nel determinare le strategie brevettuali delle aziende: la gestione delle invenzioni relative all’IA generativa, le strategie brevettuali relative alle tecnologie GX (Green Transformation) e il sistema di riservatezza basato sulla sicurezza economica.
Con la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa (Generative AI) nel mondo degli affari e della ricerca e sviluppo, in tutto il mondo si è discusso di questioni fondamentali quali: «Le invenzioni generate dall’IA sono soggette alla protezione brevettuale?» e «L’IA può essere considerata un inventore?». A partire dal 2026, le posizioni dei vari paesi su tali questioni stanno sostanzialmente convergendo.
In Giappone, nella versione aggiornata della «Raccolta di casi relativi all’esame delle invenzioni legate all’IA» pubblicata dall’Ufficio Brevetti, è stato nuovamente chiarito il principio secondo cui «l’IA è esclusivamente uno strumento e l’inventore deve essere una persona fisica (un essere umano)».Anche negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito si è delineata una direzione analoga e, a seguito del caso DABUS (in cui l’intelligenza artificiale «DABUS» è stata indicata come inventore nella domanda di brevetto), si sta formando un consenso internazionale.
Tuttavia, le sfide pratiche sono solo all’inizio. Non sono ancora stati stabiliti criteri chiari riguardo alla misura in cui sia necessario dimostrare il «contributo creativo» umano nelle invenzioni generate tramite l’utilizzo dell’IA.Per i dipartimenti di ricerca e sviluppo delle aziende è ormai indispensabile redigere una «documentazione relativa alla genesi dell’invenzione» che registri in dettaglio il processo di utilizzo degli strumenti di IA e specifichi in modo esplicito in quale fase l’essere umano abbia effettuato quali valutazioni e impartito quali istruzioni.
Inoltre, si sta registrando un’impennata nelle domande di brevetto relative a invenzioni nel campo del software che utilizzano l’IA generativa; siamo quindi entrati in un’era in cui ai professionisti della proprietà intellettuale vengono richieste competenze nella redazione di rivendicazioni relative all’architettura dei modelli di IA e alle metodologie di addestramento.
💡 Conclusioni internazionali sulla questione degli inventori IA
A partire dal 2026, sia in Giappone che negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito è stato stabilito il principio secondo cui «l’IA di per sé non può essere considerata inventore». Ciò a cui le aziende devono prestare attenzione è «come dimostrare il contributo creativo dell’essere umano che ha utilizzato l’IA come strumento». È necessario predisporre sin da ora un sistema di registrazione del processo di invenzione.I registri di sviluppo, la cronologia dei prompt impartiti all’IA e le registrazioni relative alle scelte e alle modifiche apportate dall’uomo costituiranno la base per l’esercizio dei diritti in futuro.
La GX (Green Transformation), finalizzata al raggiungimento della neutralità carbonica, rimane anche nel 2026 in prima linea tra le questioni politiche globali.Il governo giapponese, nell’ambito della «Strategia di promozione della GX», sta accelerando lo sviluppo tecnologico finalizzato al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 e, di conseguenza, anche l’andamento delle domande di brevetto sta subendo notevoli cambiamenti.
L’Ufficio Brevetti continua ad applicare il “Sistema di esame accelerato per le tecnologie verdi” al fine di sostenere la rapida acquisizione dei diritti sulle tecnologie verdi. Avvalendosi di tale sistema, in alcuni casi è possibile ottenere il risultato dell’esame preliminare (prima azione) in circa 2-3 mesi dalla data di deposito della domanda, mentre normalmente l’esame dei brevetti richiede più di 10 mesi; ciò consente di acquisire i diritti in linea con i tempi operativi dell’azienda.
I settori tecnologici interessati sono molto ampi e comprendono le energie rinnovabili (solare, eolica, idrogeno), le tecnologie relative alle batterie e all’accumulo di energia, la cattura e lo stoccaggio di CO₂ (CCS/CCUS), le tecnologie di risparmio energetico e quelle relative all’economia circolare (riciclaggio e riutilizzo).Anche i brevetti relativi ai veicoli elettrici (EV) nel settore automobilistico e quelli sui materiali da biomassa nell’industria dei materiali possono beneficiare di questo sistema.
Inoltre, da un punto di vista internazionale, si sta registrando un’intensificazione delle attività di concessione di licenze e di trasferimento tecnologico relative alle tecnologie verdi attraverso piattaforme internazionali quali WIPO GREEN; pertanto, la costruzione strategica del proprio portafoglio di brevetti relativi alla GX contribuisce anche ad assicurarsi nuove fonti di reddito derivanti dalle licenze.
⚡ Sfrutti il sistema di esame accelerato GX
Se disponete di invenzioni che rientrano nelle tecnologie verdi, vi raccomandiamo vivamente di avvalervi dell’«esame accelerato per le tecnologie verdi». Poiché i tempi di esame risultano notevolmente ridotti rispetto all’esame ordinario, è possibile ottenere la protezione dei diritti in tempo utile per le vostre esigenze aziendali. Vi invitiamo a consultare un esperto, anche per valutare se la vostra tecnologia rientri tra quelle ammissibili.
Il «sistema di riservatezza delle domande di brevetto» (basato sulla Legge per la promozione della sicurezza economica), entrato in vigore nel maggio 2024, entrerà a pieno regime nel 2026 e sta già producendo effetti concreti sulle imprese. Tale sistema prevede la tutela delle domande di brevetto relative a tecnologie rilevanti per la sicurezza nazionale senza renderne pubblico il contenuto.
Tra i settori tecnologici potenzialmente soggetti al regime sono stati designati: le tecnologie avanzate dei semiconduttori, l’informatica quantistica, le tecnologie spaziali, i materiali avanzati (in particolare quelli legati alla difesa), le tecnologie di sicurezza informatica e le tecnologie relative all’energia nucleare.Le domande di brevetto che includono invenzioni rientranti in tali settori tecnologici, dopo aver superato un primo esame (screening) da parte dell’Ufficio dei Brevetti, vengono sottoposte a un esame di tutela da parte dell’Ufficio del Gabinetto, il quale valuta la necessità di una «designazione di tutela».
Qualora venga concessa la designazione di tutela, il contenuto della domanda non verrà reso pubblico e potrebbero essere applicate restrizioni all’attuazione dell’invenzione. Inoltre, anche per le domande di brevetto all’estero è necessario presentare prima la domanda in Giappone (obbligo di deposito nel primo Paese); il deposito di una domanda all’estero senza previa autorizzazione è soggetto a sanzioni.
Le imprese devono verificare in anticipo se i propri temi di ricerca e sviluppo rientrino nelle tecnologie soggette al regime di non divulgazione e, in tal caso, rivedere l’iter di deposito della domanda. In particolare, per le imprese con sedi all’estero o che sviluppano strategie di deposito a livello globale, l’adempimento dell’obbligo di deposito nel primo Paese rappresenta una questione di primaria importanza.
🚨 Regime di riservatezza — Avvertenze in materia di conformità
Per le invenzioni che rientrano nel regime di riservatezza delle domande di brevetto, la presentazione diretta di una domanda all’estero senza aver prima presentato la domanda in Giappone costituisce una violazione di legge soggetta a sanzioni. Le aziende impegnate nella ricerca e sviluppo in settori tecnologici all’avanguardia devono verificare obbligatoriamente, prima della presentazione della domanda, se la tecnologia in questione rientra nel regime di riservatezza e aggiornare di conseguenza il flusso interno di presentazione delle domande. In caso di dubbi, si raccomanda vivamente di consultare esperti in materia di sicurezza economica.
Nel settore dei marchi, l’applicazione pratica del sistema del consenso, entrato in vigore nell’aprile 2024, sta entrando a pieno regime; inoltre, le strategie di protezione del marchio adeguate all’era del metaverso e del Web3, nonché le misure contro le domande di registrazione fraudolente all’estero – un fenomeno che rimane grave – rappresentano le tendenze chiave per il 2026.
🢢 Che cos’è il sistema del consenso?
Il sistema del consenso è un meccanismo che consente la registrazione parallela di un marchio simile a un marchio registrato precedente, previa ottenimento del «consenso» da parte del titolare del diritto anteriore. Entrato in vigore il 1° aprile 2024, nel 2026 si sta progressivamente accumulando il know-how pratico relativo alla sua applicazione.
In precedenza, in presenza di un marchio anteriore simile, la registrazione veniva, in linea di principio, respinta.Con l’introduzione del sistema del consenso, la registrazione in coesistenza è ora possibile tramite negoziazione e accordo con il titolare del diritto anteriore, il che ha notevolmente migliorato la flessibilità delle strategie di marchio. Tuttavia, è necessario prestare attenzione al fatto che, qualora sussista il rischio di confusione da parte dei consumatori, la registrazione potrebbe non essere concessa anche in presenza di consenso. Nella stesura degli accordi di consenso tra le imprese, è fondamentale chiarire l’ambito di utilizzo e le condizioni.
🟢 La protezione dei marchi negli spazi virtuali è una priorità assoluta
Con l’accelerazione dello sviluppo commerciale nel Metaverso e negli spazi Web3, l’importanza della tutela dei marchi negli spazi virtuali sta crescendo rapidamente. Per far fronte alla vendita di prodotti (articoli virtuali) e alla fornitura di servizi negli spazi virtuali, la selezione delle classi e dei prodotti/servizi designati al momento della domanda di registrazione del marchio sta assumendo un’importanza maggiore rispetto al passato.
Per garantire la tutela del marchio nello spazio del Metaverso, è necessario registrare il marchio nelle classi appropriate non solo per i prodotti e i servizi del mondo reale, ma anche per i beni e i servizi digitali offerti nello spazio virtuale. Ad esempio, nel caso della vendita di articoli di moda virtuali, occorre prendere in considerazione non solo la classe relativa all’abbigliamento reale (classe 25), ma anche quella relativa ai beni digitali nello spazio virtuale.
Anche la tutela del marchio in relazione agli NFT (token non fungibili) rappresenta un tema di grande rilevanza. Si stanno moltiplicando i casi in cui loghi e personaggi di marchi vengono utilizzati come opere d’arte NFT o oggetti da collezione NFT; per prevenire l’uso improprio, è quindi indispensabile ottenere la registrazione del marchio nel settore delle risorse digitali.
⚡ Copertura delle classi dei marchi nel metaverso
Per la tutela del marchio nel metaverso, si raccomanda di coprire almeno le seguenti classi:
Classe 9: prodotti virtuali scaricabili (oggetti virtuali), programmi
per computer; Classe 35:fornitura di servizi a beneficio dei clienti nell’ambito delle attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso di prodotti in spazi virtuali (mercati online)
; si raccomanda inoltre di prendere in considerazione
, se necessario, le classi 41 e 42. Si prega inoltre di mantenere le classi corrispondenti alle attività esistenti nel mondo reale (ad esempio, la classe 25 per l’abbigliamento).
🟢 Che cosa si intende per «domanda di registrazione abusiva» (domanda anticipata)?
Per “domanda di registrazione abusiva” si intende l’atto con cui un terzo, che non è il legittimo titolare dei diritti, deposita o registra un marchio utilizzando il nome o il logo di un’altra persona senza autorizzazione. In particolare, le domande di registrazione abusiva relative ai marchi delle imprese giapponesi continuano a verificarsi con frequenza, soprattutto in Cina e nel Sud-Est asiatico, e rappresentano ancora, nel 2026, un problema grave e persistente.Se le domande abusive vengono ignorate, non solo si ostacola l’espansione all’estero del proprio marchio, ma si corre anche il rischio di favorire la circolazione di prodotti contraffatti.
Come misura di contrasto alle domande di registrazione abusiva, risultano efficaci i seguenti approcci. Innanzitutto, nei paesi in cui vige il principio della priorità della prima domanda (come la Cina), la misura preventiva più efficace consiste nel depositare la domanda di registrazione del marchio sin dalle prime fasi di pianificazione dell’espansione all’estero.In secondo luogo, occorre monitorare regolarmente (effettuare il “watch”) i bollettini dei marchi dei vari paesi, al fine di individuare tempestivamente le domande di registrazione abusive e predisporre un sistema per contrastarle mediante opposizioni o procedimenti di nullità.
In Cina, sebbene la riforma della legge sui marchi del 2019 abbia rafforzato le disposizioni relative al rigetto delle «domande in malafede non finalizzate all’uso», nella pratica non si è ancora giunti a una soluzione definitiva. Un’altra strategia importante consiste nel garantire la protezione del marchio contemporaneamente in più paesi tramite la domanda internazionale che si avvale del Protocollo dell’Accordo di Madrid (Madrid Pro).
🚨 I rischi derivanti dall’inazione nei confronti delle domande di registrazione abusive
Se si trascurano le domande di registrazione abusive all’estero, non solo diventa difficile entrare nel mercato locale con il proprio marchio, ma sono stati segnalati anche casi in cui gli autori delle registrazioni abusive hanno a loro volta richiesto il pagamento di diritti di licenza o in cui i prodotti originali dell’azienda sono stati sequestrati alla dogana. Se si sta valutando anche solo minimamente un’espansione all’estero, è indispensabile presentare tempestivamente la domanda di registrazione nei paesi di destinazione e istituire un sistema di monitoraggio.
Sono trascorsi sei anni dalla grande riforma della legge sui disegni e modelli del 2020 e si sta registrando un aumento costante delle domande di registrazione e delle registrazioni relative a disegni e modelli grafici, edifici e design di interni, che sono diventati oggetto di protezione. Entro il 2026, l’applicazione pratica in questi settori raggiungerà un livello di maturità ancora maggiore e l’importanza dei diritti sui disegni e modelli nelle strategie di design delle aziende è destinata ad aumentare sempre più.
💡 Ambito di protezione dei disegni e modelli grafici
A seguito della riforma della legge sui disegni e modelli del 2020, non solo le immagini apposte su oggetti, ma anche le immagini fornite su cloud e il design dell’interfaccia utente (UI) sono diventati oggetto di registrazione come disegni e modelli. La protezione del design dei prodotti digitali, quali l’interfaccia utente delle app per smartphone, le interfacce dei servizi web e le schermate operative dei dispositivi IoT, sta registrando un’espansione vertiginosa.Si prevede che nel 2026 aumenteranno anche le domande di registrazione relative alle interfacce utente (UI) delle dashboard dei prodotti SaaS e al design delle interazioni negli spazi AR/VR.
Nelle domande di registrazione dei disegni e modelli relativi al design UI/UX è possibile registrare immagini in movimento (interfacce utente animate) o una sequenza di schermate che costituiscono un flusso operativo. Inoltre, avvalendosi del regime dei disegni e modelli parziali, è possibile proteggere non l’intera schermata, ma solo specifici elementi dell’interfaccia utente (pulsanti, icone, sezioni di navigazione, ecc.).
Per le aziende che sviluppano prodotti orientati al design, risulta efficace una strategia globale in materia di proprietà intellettuale che combini brevetti (protezione dal punto di vista funzionale) e disegni e modelli (protezione dal punto di vista estetico). Si raccomanda di valutare l’utilizzo strategico dei disegni e modelli di immagini come potente deterrente contro l’imitazione dell’interfaccia utente da parte dei concorrenti.
💡 Registrazione dei disegni e modelli di edifici e interni
Il design esterno e quello degli interni degli edifici, entrati a far parte degli oggetti di protezione con la riforma del 2020, rappresentano una proprietà intellettuale di grande importanza per il branding di negozi, uffici e strutture commerciali. In particolare, nei settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e dell’ospitalità, si sta diffondendo sempre più la tendenza a proteggere il design esclusivo dei propri punti vendita tramite il diritto di design.Nel 2026 si sta registrando un aumento dei casi di registrazione di disegni e modelli di interni relativi a spazi di coworking e showroom.
Nelle domande di registrazione dei disegni e modelli di interni, l’oggetto della protezione è costituito dall’«estetica unitaria complessiva degli interni», risultante dalla combinazione di mobili, arredi, illuminazione, decorazioni murali e simili. Una caratteristica fondamentale è la possibilità di proteggere il design complessivo dello spazio, anziché i singoli arredi o mobili presi isolatamente.
Tuttavia, le domande di registrazione dei disegni e modelli relativi a edifici e interni richiedono competenze specifiche, diverse da quelle necessarie per i tradizionali disegni e modelli di prodotti, quali la preparazione dei disegni tecnici e la dimostrazione della novità. Sono richieste competenze specialistiche in materia di deposito, quali la creazione di disegni di design a partire da progetti architettonici o dati CAD e la definizione chiara dei punti di differenziazione rispetto ai disegni e modelli già noti.
💡 Ampliamento del regime dei disegni e modelli correlati
Grazie al potenziamento del sistema dei disegni e modelli correlati, introdotto con la riforma del 2020, è ora possibile depositare una domanda di disegno o modello correlato entro 10 anni dalla data di deposito del disegno o modello principale. Ciò consente di costruire una protezione a lungo termine come famiglia di disegni e modelli, in linea con le varianti di design del prodotto o con i cambiamenti di modello.
Il sistema dei disegni e modelli correlati è un sistema volto a proteggere in modo sistematico le diverse varianti derivanti da un unico concetto di design. Ad esempio, in occasione di un restyling completo di un’automobile, partendo dal design di base (disegno e modello principale), è possibile depositare come disegni e modelli correlati le versioni con modifiche minori o quelle relative a diverse versioni di allestimento, creando così una rete di diritti che copre l’evoluzione del design.
Inoltre, poiché la durata dei diritti sui disegni e modelli correlati è di 25 anni a partire dalla data di deposito del disegno o modello principale (applicabile alle domande presentate dopo la riforma del 2020), è possibile garantire una protezione del design di lunga durata. Si tratta di un sistema particolarmente efficace nelle strategie di design relative a prodotti con un ciclo di vita prolungato, quali elettrodomestici, automobili e mobili.
Tabella comparativa delle tendenze in materia di proprietà intellettuale per il 2026
| Settore | Tendenze di rilievo | Impatto sulle imprese | Azioni raccomandate |
|---|---|---|---|
| Brevetti | Invenzioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, tecnologie GX e regime di riservatezza | È indispensabile rivedere il processo di deposito delle domande; crescente importanza della documentazione delle invenzioni | Messa a punto di un sistema di registrazione delle invenzioni generate dall’IA, utilizzo dell’esame accelerato GX, introduzione di un flusso di controllo del regime di riservatezza |
| Marchi | Sistema di concessione, adeguamento al metaverso, domande di registrazione abusive | È richiesta una strategia di marchio multidimensionale e la capacità di far fronte ai rischi internazionali | Aggiunta di classi per gli spazi virtuali; creazione di un sistema di monitoraggio all’estero |
| Disegni e modelli | Design di immagini UI/UX, interni architettonici e design correlati | Il campo di applicazione dei diritti sulle risorse di design si è ampliato notevolmente | Deposito di modelli di UI digitali e di interni di negozi; protezione a lungo termine tramite modelli correlati |
Alla luce delle ultime tendenze in materia di proprietà intellettuale per il 2026 illustrate finora, riassumiamo in tre punti le azioni concrete che le aziende dovrebbero intraprendere immediatamente.
✅ Azione 1: Inventario della proprietà intellettuale e riorganizzazione del portafoglio
In primo luogo, è opportuno effettuare un inventario del proprio portafoglio di proprietà intellettuale esistente (brevetti, marchi e disegni e modelli). Si verifichi se vi siano diritti non ancora acquisiti nei settori che, a seguito delle modifiche legislative introdotte a partire dal 2020, sono diventati oggetto di protezione (disegni e modelli di immagini, interni architettonici, marchi negli spazi virtuali, ecc.).In particolare, per quanto riguarda le tecnologie e i marchi fondamentali, l’ideale è costruire un sistema di protezione multilivello basato sui tre pilastri: brevetti, marchi e disegni e modelli. Insieme alla razionalizzazione dei diritti non necessari, si miri a un portafoglio efficiente in termini di costi.
✅ Azione 2: Adeguamento dei flussi interni alle nuove normative
Per avvalersi dei nuovi sistemi – quali il regime di non divulgazione delle domande di brevetto (obbligo di deposito nel primo Paese), l’utilizzo del sistema di consenso e la richiesta di esame accelerato GX – è indispensabile aggiornare i flussi aziendali relativi alla presentazione e alla gestione delle domande. In particolare, si raccomanda di rivedere il sistema di collaborazione tra i reparti di ricerca e sviluppo, legale e di proprietà intellettuale, e di predisporre liste di controllo e diagrammi di flusso adeguati ai nuovi sistemi.Creiamo un sistema che prevenga eventuali omissioni nell’adeguamento alle nuove norme, includendo anche il sistema di registrazione delle invenzioni ottenute tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
✅ Azione 3: Rafforzamento della strategia globale in materia di proprietà intellettuale
Le aziende che intendono espandersi nei mercati esteri devono rivedere in modo globale le strategie relative al deposito anticipato dei marchi come misura contro le domande di registrazione abusive, alla registrazione internazionale dei marchi tramite il Protocollo di Madrid e alla strategia brevettuale internazionale tramite le domande PCT.In particolare, qualora si preveda l’espansione nei mercati asiatici (Cina e Sud-Est asiatico), la collaborazione con partner che abbiano una profonda conoscenza dei sistemi di proprietà intellettuale e delle consuetudini commerciali locali rappresenta la chiave del successo. Si valuti inoltre l’utilizzo di piattaforme internazionali quali WIPO GREEN.
Il 2026 sarà un anno di grandi cambiamenti nel settore della proprietà intellettuale, caratterizzato dal parallelismo tra innovazione tecnologica (IA e GX) e riforme istituzionali (sistema di non divulgazione e sistema del consenso).Per quanto riguarda i brevetti, i temi di massima importanza riguardano la gestione dell’IA generativa e delle tecnologie GX; per i marchi, la protezione del marchio nell’era del metaverso e le contromisure contro le domande di registrazione fraudolente; per i disegni e modelli, l’estensione della protezione alle interfacce utente digitali e agli interni architettonici.
Ciò che accomuna queste tendenze è il fatto che «una gestione della proprietà intellettuale che si limiti a seguire la linea tradizionale non è più sufficiente». Per adeguarsi ai nuovi sistemi e alle nuove tecnologie e per sviluppare una strategia proattiva in materia di proprietà intellettuale, è indispensabile tenersi aggiornati sulle ultime novità e avvalersi della consulenza di esperti.
Lo studio di proprietà intellettuale EVORIX fornisce consulenza strategica in tutti i settori – brevetti, marchi e disegni e modelli – sulla base delle tendenze più recenti del 2026. Se desiderate rivedere la strategia di proprietà intellettuale della vostra azienda, non esitate a contattarci.
Perché non rivedere la vostra strategia in materia di proprietà intellettuale per il 2026?
Esperti competenti in materia di brevetti, marchi e disegni e modelli forniranno un supporto completo alla strategia di proprietà intellettuale della Sua azienda.
La invitiamo innanzitutto a contattarci tramite il modulo di consulenza gratuita.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).