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Riforma della registrazione dei nomi di persona come marchi in Giappone

Scritto da Takefumi Sugiura | 2026/05/03

In un precedente articolo del blog ho spiegato che la registrazione di un marchio costituito da un nome proprio (nome completo) è complessa. (Link di riferimento)

Tuttavia, grazie alla recente modifica legislativa, i requisiti per la registrazione dei nomi propri come marchi sono stati alleggeriti e chiariti, rendendo il processo di registrazione più agevole. Esaminiamo in dettaglio quali cambiamenti sono stati apportati rispetto alla situazione precedente.

Trattamento dei nomi propri in passato (riepilogo
): non è che i marchi costituiti da nomi propri non potessero essere registrati in alcun caso. In passato, infatti, ne erano state autorizzate numerose registrazioni.Tuttavia, negli ultimi anni i criteri si sono inaspriti, al punto che, qualora l’esaminatore ritenesse che esistessero più persone con lo stesso nome e cognome, era necessario ottenere il consenso di tutte queste persone. Se si trattasse di una o due persone, si potrebbe ancora ottenere il consenso (sebbene ciò comporti comunque un notevole dispendio di tempo), ma quando si arriva a decine di persone, è prevedibile che ottenere il consenso di tutte sia realisticamente impossibile.Di conseguenza, si era creata una situazione in cui i nomi propri non potevano essere registrati come marchi.

Riguardo al contenuto della modifica
: il punto centrale della presente modifica risiede nel fatto che ora è possibile registrare un marchio costituito da un nome proprio senza dover ottenere il consenso di terzi. Tuttavia, la registrazione di un marchio costituito da un nome proprio non è consentita in ogni caso.Sono previsti determinati requisiti. Nello specifico, la registrazione è consentita senza il consenso di terzi qualora (1) il nome in questione non sia ben noto nel settore dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione e (2) non vi sia violazione dei requisiti stabiliti dal decreto governativo.
  
Grazie a questa modifica, chi utilizza il proprio nome come marchio potrà acquisire più facilmente il diritto di marchio. Si invitano coloro che hanno avviato un’attività utilizzando il proprio nome come marchio in un periodo in cui i criteri di esame erano più rigorosi a presentare attivamente domanda per ottenere la tutela dei propri diritti. Si noti che la modifica si applica alle domande presentate a partire dal 1° aprile.

Figura 1: Confronto tra la situazione prima e dopo la modifica di legge relativa alla registrazione dei marchi contenenti nomi propri – Modifiche ai criteri di esame ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 8, della legge sui marchi modificata

Domande e risposte

D. 1

A quali nomi si riferisce l’espressione «nomi ampiamente riconosciuti tra i consumatori» contenuta nell’articolo 4, comma 1, punto 8, dopo la modifica legislativa?

R. 1

I nomi di altre persone che godono di una notorietà considerevole nel settore dei prodotti o dei servizi per cui si intende utilizzare il marchio non possono essere registrati senza il consenso di tali persone.Il concetto di «in misura considerevole» viene valutato tenendo conto dell’ambito geografico e dell’ambito commerciale in cui il nome è conosciuto. Si possono citare, ad esempio, casi in cui un nome non sia noto a livello nazionale, ma sia conosciuto in una determinata regione, oppure casi in cui, all’interno di un determinato settore di prodotti o servizi, sia ben noto agli addetti ai lavori. In
tali casi, è necessario il consenso di tale persona.

D. 2

Quali sono i requisiti stabiliti dal decreto del Consiglio dei Ministri di cui al testo di legge?

R. 2

Nello specifico, si tratta dei due punti seguenti: «Esista una correlazione significativa tra il nome di un terzo

contenuto nel marchio e il richiedente della registrazione del marchio». Si ritiene che sussista una correlazione significativa nei casi in cui il
richiedente e il marchio oggetto della domanda coincidano (il proprio nome), si tratti del nome del fondatore o del rappresentante designato, oppure in caso di uso continuativo da tempo.
(2) «Il richiedente della registrazione del marchio non intenda ottenere la registrazione a fini illeciti». Si ritiene che sussista un fine illecito qualora sia riconoscibile l’intenzione di molestare
terzi o di indurli ad acquistare il marchio in anticipo. (Esempi: qualora sia riconoscibile che il richiedente presenti esclusivamente domande di registrazione relative a nomi di terzi presenti in un database, oppure qualora terze parti forniscano informazioni che indicano l’esistenza di un fine illecito).

D. 3

Cosa avviene nel caso di nomi di cittadini stranieri?

R. 3

I «nomi di altre persone» di cui al punto 8 includono i nomi di cittadini stranieri. Tuttavia, qualora non includano il secondo nome, non vengono considerati nomi completi, ma vengono trattati come «abbreviazioni». Nel caso delle «abbreviazioni», non è sufficiente che siano ragionevolmente conosciute, ma è richiesta la notorietà. In altre parole, devono essere abbreviazioni note a tutti.

D.4

E per quanto riguarda il nome di una persona deceduta (personaggio storico)?

A.4

Il nome di una persona deceduta non rientra nella definizione di «nome di terzi» di cui al punto 8. Deve trattarsi del nome di una persona vivente. Tuttavia, per quanto riguarda i personaggi storici, potrebbero sorgere questioni relative al punto 7 (ordine pubblico e buon costume). Si prega di prestare attenzione. (Link di riferimento)

Riferimento:
Testo
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, nella versione modificata Il ritratto di un’altra persona o il nome di un’altra persona (limitatamente ai nomi ampiamente riconosciuti dai consumatori nel settore dei prodotti o dei servizi per i quali si intende utilizzare il marchio)o la denominazione, oppure uno pseudonimo, un nome d’arte o uno pseudonimo letterario di notorietà, o le abbreviazioni di notorietà di questi ultimi (ad eccezione di quelli per i quali si è ottenuto il consenso di tale persona), oppure un marchio che includa il nome di un’altra persona e che

non soddisfi i requisiti stabiliti dal decreto del Consiglio dei Ministri Criteri
di valutazione relativi al «nome ampiamente riconosciuto»Nel valutare se un «nome sia ampiamente riconosciuto tra i consumatori», dal punto di vista della tutela dei diritti della personalità, si terrà debitamente conto dell’ambito geografico e commerciale in cui il nome di tale persona è riconosciuto, prestando particolare attenzione al fatto che, qualora il nome venga utilizzato in relazione a tali prodotti o servizi, sia possibile richiamare alla mente o associare la persona in questione.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).