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Brevetti europei: guida pratica a EPC, EPO e UPC

Scritto da Takefumi Sugiura | 1970/01/01

Il sistema europeo dei brevetti si basa essenzialmente su una struttura a due livelli: da un lato, l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) gestisce una procedura di concessione unica ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC); dall’altro, una volta concessi, i brevetti acquisiscono efficacia come diritti nazionali nei singoli paesi designati (brevetti in bundle).Con l’entrata in vigore, nel giugno 2023, del sistema del brevetto unificato (UP/UPC), alle tradizionali «procedure nazionali» si è aggiunta l’opzione «effetto unificato + contenzioso unico dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti», determinando un cambiamento significativo nelle strategie di gestione dei portafogli.Nel presente articolo, dal punto di vista pratico di un consulente in brevetti, si analizzano in modo sistematico la progettazione delle procedure in base alle disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), la gestione delle scadenze, la giurisprudenza più recente (G 2/21, G 1/22, G 1/24 ecc.), le strategie di utilizzo del sistema del brevetto unificato e la struttura dei costi.

Indice

  1. Struttura di base e natura giuridica del sistema europeo dei brevetti
  2. Procedura di deposito e scadenze principali
  3. Diagramma di flusso dalla domanda alla concessione
  4. Criteri di brevettabilità e requisiti della descrizione
  5. Motivi di rigetto e prassi di esame dell’EPO
  6. Ricorsi, opposizioni, nullità e principali sentenze recenti
  7. Esercizio dei diritti e sistema unificato dei brevetti (UP/UPC)
  8. Strategie relative ai costi e alle traduzioni
  9. Lista di controllo pratica
  10. Sintesi: Punti chiave della strategia in materia di brevetti europei

Struttura di base e natura giuridica del sistema europeo dei brevetti

Il sistema europeo dei brevetti è gestito dall’Organizzazione europea dei brevetti (OEB) in base alla Convenzione sul brevetto europeo (EPC), mentre l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si occupa in modo centralizzato delle procedure di concessione, quali l’accettazione delle domande, la ricerca, l’esame e la concessione. Per contro, l’efficacia del brevetto dopo la concessione è soggetta, in ciascuno dei paesi designati, agli stessi effetti e alle stesse condizioni di un brevetto nazionale (articolo 2, paragrafo 2, dell’EPC).

Punti chiave del sistema: il brevetto europeo non è un «diritto unico», bensì un «brevetto a fascio» che, una volta concesso, viene trattato come un brevetto nazionale in ciascun paese designato. Di conseguenza, le azioni in violazione, le ingiunzioni e il risarcimento dei danni costituiscono, in linea di principio, un insieme di procedimenti nazionali, a meno che non si opti per il sistema del brevetto unificato; pertanto, le prove, i rimedi e i costi variano da paese a paese.In via eccezionale, l’opposizione dinanzi all’EPO ha «effetto centrale», in quanto la decisione di annullamento o di conferma viene presa a livello centrale entro nove mesi dalla concessione.

Lingue e lingue ufficiali

Le lingue ufficiali dell’EPO sono tre: inglese, francese e tedesco. Le domande di brevetto europeo devono essere presentate, in linea di principio, in una di queste lingue ufficiali; è tuttavia possibile presentarle in altre lingue, a condizione che venga presentata una traduzione entro il termine stabilito (di norma entro due mesi dalla data di deposito). La mancata presentazione della traduzione può costituire motivo di ritiro implicito della domanda; pertanto, è rischioso basare la propria strategia su tale eventualità.Al momento della concessione, la descrizione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale nella lingua procedurale, mentre per le rivendicazioni è richiesta la presentazione della traduzione nelle altre due lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3.

Procedura di deposito e scadenze principali

Il percorso europeo si articola su due pilastri: (A) la domanda europea diretta (EP) e (B) la domanda Euro-PCT che entra nella fase europea tramite il PCT.Nel caso dell’Euro-PCT, l’EPO, in qualità di ufficio designato/ufficio designato, deve completare entro 31 mesi le procedure necessarie per il passaggio alla fase europea (traduzioni, versamento delle varie tasse, richiesta di esame, ecc.) (Regola 159(1)).

Requisiti relativi ai documenti di domanda

L’articolo 78 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) richiede, come documenti di domanda, il modulo di domanda (richiesta di concessione di un brevetto europeo), la descrizione, le rivendicazioni, i disegni (se citati) e il sommario.I requisiti minimi per il riconoscimento della data di deposito, ai sensi dell’articolo 80 e della Regola 40(1), sono costituiti dall’«indicazione della richiesta di un brevetto europeo», dalle «informazioni identificative del richiedente e dai suoi recapiti» e dal «descrizione o dal riferimento a una domanda anteriore»; qualora si opti per la modalità di deposito per riferimento (filing by reference), è necessario prestare attenzione anche alla presentazione di documenti aggiuntivi (copie, ecc.).

Elenco delle scadenze principali (il mancato rispetto di queste scadenze nella prassi europea può avere conseguenze fatali)

Fase procedurale Azioni principali Termine e data di decorrenza Disposizioni di riferimento
Garanzia della data di depositoAssegnazione della data di deposito previo soddisfacimento dei requisiti minimiData di soddisfacimento dei requisitiEPC art. 80 / R. 40
LinguaPresentazione della traduzione per le domande presentate in una lingua non ufficialeEntro due mesi dalla presentazione della domandaEPC art. 14 / R. 6(1)
Tassa di deposito e tassa di ricercaPagamento della tassa di deposito e della tassa di ricerca europeaUn mese dalla data di deposito della domandaRegola 38, paragrafo 1
PubblicazionePubblicazione della domanda18 mesi dalla data di deposito o dalla data di prioritàEPC art. 93, comma 1
Rivendicazione del diritto di prioritàDomanda EP/PCT successiva alla prima domandaentro 12 mesiArt. 87 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC)
Tassa di designazioneVersamento della tassa di designazione (1 caso, forfettaria)Relazione di ricerca: entro 6 mesi dalla pubblicazione nel BollettinoR.39(1)
Richiesta di esameRichiesta di esame e pagamento della tassa di esameEntro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricercaR.70(1) / Art. 94
Transizione Euro-PCTProcedura di transizione alla fase europea (traduzione, tassa di deposito, ecc.)31 mesi dalla data di deposito o dalla data di prioritàR.159(1)
Modifica Euro-PCTR.161 (Possibilità di correzione)/R.162 (Tassa sulle rivendicazioni)6 mesi dalla notificaR.161 / R.162
Fase finale prima della concessioneRisposta ai sensi della R.71(3) (tassa di concessione e tassa di pubblicazione + traduzione delle rivendicazioni)4 mesi dalla notifica ai sensi dell’articolo 71, comma 3R.71(3)
Transizione nei singoli paesiConvalida (presentazione delle traduzioni, ecc.)Tre mesi dalla pubblicazione del bando di concessione (con possibilità di proroga a seconda del Paese)Art. 65 EPC
Opposizione dinanzi all’EPOOpposizione da parte di terzi9 mesi dalla pubblicazione della decisione di concessioneArt. 99, comma 1, della Convenzione sul brevetto europeo (EPC)
RicorsoPresentazione del ricorso e delle motivazioniDue mesi dalla notifica della decisione + quattro mesiArt. 108 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC)

Insidie nella gestione dei termini: la richiesta di esame è soggetta al «requisito di efficacia del pagamento della tassa di esame» e si tratta di un termine in cui è facile incorrere in errori del tipo «pensavo di averla presentata».Inoltre, i quattro mesi previsti dalla regola 71(3) (intenzione di concessione) sono trattati nella prassi come non prorogabili; si tratta di una fase in cui si verificano facilmente incidenti tipici, quali la mancata individuazione di errori nel Druckexemplar (testo di concessione) che comporta una «presunzione di consenso».La gestione dei termini richiede un approccio sistematico che tenga conto del punto di partenza (pubblicazione, notifica, data di priorità) e delle possibilità di ricorso (further processing / ripristino).

Diagramma di flusso dalla domanda alla concessione

1. Deposito della domanda: domanda diretta EP o domanda PCT (fase internazionale)
2. Garanzia della data di deposito e adempimenti linguistici: Art. 80 / R. 40 (requisiti minimi) / Art. 14 e R. 6 (traduzione)
3. Tasse di deposito e di ricerca: da versare entro un mese dalla presentazione della domanda (Regola 38)
4. Ricerca + parere: Relazione di ricerca europea (ESR) / Relazione di ricerca internazionale e parere (WO-ISA)
5. Pubblicazione della domanda: di norma 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità (Art. 93)
6a. In caso di domanda diretta EP: tassa di designazione e richiesta di esame (Regola 39 / Regola 70)
6b. In caso di Euro-PCT: passaggio alla fase europea dopo 31 mesi (Regola 159) → tassa per le correzioni e le rivendicazioni entro 6 mesi dalla notifica ai sensi delle Regole 161/162
7. Esame di merito: art. 94 / Regola 137 (modifiche) / Risposta ai motivi di rigetto
8. R. 71(3) Notifica dell’intenzione di concessione: pagamento della tassa di concessione e della tassa di pubblicazione entro 4 mesi; presentazione della traduzione delle rivendicazioni
9. Concessione (pubblicazione nella Gazzetta): art. 98
10. Percorsi successivi alla concessione: (A) Transizione nei singoli paesi (convalida, Art. 65 / Accordo di Londra) o registrazione con effetto unitario (UP) / (B) Opposizione dinanzi all’EPO (9 mesi, Art. 99/100) / (C) Ricorso (se necessario, Art. 108)

Criteri di brevettabilità e requisiti della descrizione

Ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), la «brevettabilità» si basa fondamentalmente sul soddisfacimento dei requisiti di novità (art. 54), attività inventiva (art. 56) e applicabilità industriale (art. 57), partendo dai presupposti di qualificazione come invenzione e carattere tecnico (art. 52).I requisiti di descrizione vertono principalmente sulla possibilità di esecuzione (art. 83) e sulla chiarezza, concisione e supporto delle rivendicazioni (art. 84); nella pratica delle rettifiche, il divieto di introdurre elementi nuovi (art. 123, comma 2) rappresenta il «fattore di blocco» più frequente.

Novità e attività inventiva

La novità si basa su una struttura secondo cui «tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito (di priorità)» costituisce lo stato dell’arte (art. 54, comma 2); in Europa, in particolare, partendo dal presupposto che l’art. 54(3) (ad esempio, le domande europee depositate prima della pubblicazione) che consente di contestare esclusivamente la novità; pertanto, la progettazione gerarchica del set di rivendicazioni e la gestione delle domande divisionali assumono grande importanza nella pratica.Per quanto riguarda l’attività inventiva, sebbene la formulazione del testo di legge sia concisa – «non ovvia per un esperto del ramo» –, secondo l’approccio «problema-soluzione» (problem-solution approach) dell’EPO, la prassi fondamentale consiste nel presentare in modo coerente la tecnica anteriore più vicina, le differenze, il problema tecnico oggettivo e la dimostrazione dell’effetto (effetto tecnico).

L’approccio COMVIK per le invenzioni relative al software e alla simulazione

Nel campo delle invenzioni relative al software e al settore commerciale, l’approccio COMVIK (secondo cui le caratteristiche non tecniche non contribuiscono all’attività inventiva) costituisce il presupposto fondamentale nella pratica.La decisione della Sezione di giudizio allargata G 1/19 (10 marzo 2021) ha chiarito che tale quadro si applica anche alle invenzioni relative alla simulazione, indicando come elemento chiave il fatto che «l’effetto tecnico superi l’implementazione informatica standard».

Requisiti di descrizione e interpretazione delle rivendicazioni (G 1/24)

Per quanto riguarda i requisiti di descrizione, l’art. 83 richiede una «divulgazione chiara e completa, tale da consentire l’attuazione da parte di un esperto del ramo», mentre l’art. 84 richiede chiarezza e supporto delle rivendicazioni.La recente sentenza di rilievo G 1/24 (18 giugno 2025) ha concluso che anche nell’interpretazione delle rivendicazioni nell’ambito dell’esame di brevettabilità (artt. 52-57) si debba sempre fare riferimento alla descrizione e ai disegni.

Impatto pratico della sentenza G 1/24: non solo la chiarezza apparente del testo delle rivendicazioni, ma anche la coerenza delle informazioni contenute nella descrizione (definizioni, forme di realizzazione, contributo dell’invenzione) influisce in modo più diretto sulla «lettura» della novità e dell’attività inventiva.Si moltiplicano i casi in cui la definizione dei termini e la descrizione delle forme di realizzazione riportate nella descrizione determinano l’esito dell’esame o del procedimento di opposizione.

Motivi di rigetto e prassi di esame dell’EPO

Se si classificano i motivi di rigetto dal punto di vista pratico, essi sono: (a) requisiti di brevettabilità (artt. 52-57), (b) requisiti di descrizione (artt. 83/84), (c) limitazioni alle correzioni (art. 123(2)/(3), R. 137 ecc.), (d) l’unicità (art. 82) e (e) la scadenza dei termini e il mancato pagamento delle tasse (R. 38/R. 39/R. 70/R. 71(3) ecc.).Gli aspetti in cui si riscontrano le maggiori differenze nella gestione delle pratiche dinanzi all’EPO sono tre: la progettazione delle correzioni, la dimostrazione dell’effetto tecnico e la capacità di evitare deviazioni nelle fasi cruciali del procedimento.

Strategia di modifica e elementi aggiuntivi (Art. 123(2))

Per quanto riguarda le correzioni, ai sensi della Regola 137, in linea di principio non sono ammesse correzioni prima del ricevimento del rapporto di ricerca; inoltre, sussiste una limitazione alle correzioni aggiuntive a discrezione dell’esaminatore (Regola 137(3)), e in entrambi i casi il presupposto fondamentale è il rispetto del divieto di elementi aggiuntivi (Art. 123(2)).In Europa, una descrizione iniziale basata sul presupposto di «correggere tramite emendamenti» è rischiosa; in particolare, se l’efficacia, il meccanismo d’azione, la definizione dei parametri e la ricchezza degli esempi di attuazione risultano insufficienti, la struttura del brevetto tende a impedire facilmente eventuali integrazioni successive ai sensi dell’art. 123, comma 2.

L’articolo 123, paragrafo 2: in Europa, le «addezioni» possono facilmente comportare il rigetto immediato della domanda; inoltre, una volta concessa la brevetto, si aggiunge il divieto di estensione dei diritti (art. 123, paragrafo 3). Pertanto, affinché le correzioni apportate in fase di esame non si ritorcano contro il titolare in caso di future opposizioni o azioni di nullità,è ragionevole adottare una struttura che: (i) mantenga chiari i «punti» della divulgazione, (ii) eviti generalizzazioni intermedie, (iii) garantisca la massima uniformità nelle definizioni e nella terminologia, tenendo conto della decisione G 1/24.

Dimostrazione dell’effetto tecnico (G 2/21)

Per quanto riguarda l’effetto tecnico, che costituisce il nucleo della «differenza» in termini di progressività, la decisione G 2/21 (23 marzo 2023) ha chiarito che le prove presentate successivamente al deposito della domanda (post-published evidence) non possono essere escluse per il solo motivo che «non sono state rese pubbliche prima della data di deposito».Tuttavia, ciò non significa che qualsiasi elemento presentato a posteriori venga automaticamente accettato; poiché permane il criterio di valutazione volto a stabilire se «l’effetto sia compreso nelle indicazioni tecniche presenti al momento del deposito», rimane comunque fondamentale che la descrizione contenga, almeno al momento del deposito, una motivazione ragionevole dell’effetto (dati, ragionamenti, collegamento con le conoscenze tecniche comuni).

Rischi nella fase di intenzione di concessione (R.71(3))

La fase successiva alla notifica ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, presenta un rischio estremamente elevato, in quanto, a prescindere dalla conformità all’esame, «la possibilità di correggere errori o omissioni si riduce drasticamente». Entro quattro mesi è necessario versare le tasse di concessione e di pubblicazione e presentare la traduzione delle rivendicazioni; nella pratica, tale termine è considerato inderogabile.Per quanto riguarda il Druckexemplar (testo di concessione), è ragionevole garantire la coerenza tra rivendicazioni, descrizione, disegni, riferimenti e tabelle di corrispondenza mediante una doppia verifica, una interna all’azienda e una da parte del rappresentante.

Procedimenti di ricorso, opposizione e nullità e principali sentenze recenti

Come procedura centrale successiva alla concessione, l’opposizione dinanzi all’EPO può essere presentata da terzi entro «nove mesi dalla pubblicazione del bando di concessione» e i motivi di opposizione sono limitati all’articolo 100.Poiché l’opposizione ha efficacia centrale che si estende a tutti i paesi designati, essa ha un impatto significativo sulla gestione del rischio contenzioso (in particolare nei casi in cui si svolga in parallelo con un procedimento di nullità centrale nell’ambito dell’UP o dell’UPC), in quanto determina se la brevetto «venga respinto o difeso a livello centrale»; l’EPO sta inoltre adottando una prassi volta ad accelerare i procedimenti di opposizione nei casi che presentano caratteristiche simili a quelle di un procedimento giudiziario.

Procedimento di ricorso e approccio convergente (RPBA)

Ai sensi dell’art. 108, il ricorso deve essere presentato entro due mesi dalla notifica della decisione e la memoria motivata deve essere depositata entro quattro mesi; il pagamento della tassa di ricorso costituisce un requisito di efficacia.In sede di appello, la gestione dei tempi di presentazione e della struttura delle argomentazioni, in base all’approccio convergente previsto dal regolamento di procedura (RPBA), riveste grande importanza nella pratica; occorre prestare particolare attenzione al fatto che le prime mosse (la definizione del set di rivendicazioni in primo grado, la completezza delle controdeduzioni e la tempistica di presentazione delle prove) tendono a influire direttamente sull’esito finale.

Nullità nazionale e limitazione centrale (art. 105a)

Per quanto riguarda l’invalidità nazionale, il brevetto europeo, una volta concesso, viene trattato come un brevetto nazionale in ciascun Paese, e i motivi di revoca (invalidità) di ciascun Paese vengono applicati in modo coerente con le categorie elencate nell’art. 138 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) (mancanza di brevettabilità, mancanza di attuabilità, elementi aggiuntivi, estensione dei diritti, qualifica del titolare, ecc.).Inoltre, poiché il titolare del brevetto può presentare all’EPO una richiesta di limitazione o revoca del brevetto (art. 105a), salvo nei casi in cui sia pendente un’opposizione, sussiste la possibilità di prevedere la «limitazione centrale» come misura di sicurezza nell’ambito della strategia contenziosa.

Sintesi delle principali sentenze

Giurisprudenza Data Questione controversa Conclusione e implicazioni pratiche
G 2/2123 marzo 2023Dimostrazione dell’effetto di progressività e prove successive alla pubblicazione (sintesi della discussione sulla plausibilità)Le prove presentate successivamente al deposito della domanda non possono essere escluse solo perché «non pubblicate prima della data di deposito». Sebbene rimanga importante che la descrizione contenga, al momento del deposito, una «indicazione degli effetti», è stato chiarito il margine di utilizzo dei dati presentati successivamente. È possibile riprogettare la strategia probatoria nell’ambito dell’esame e dei procedimenti di opposizione.
G 1/2210 ottobre 2023Competenza di esame e presunzione in materia di attribuzione/successione del diritto di prioritàL’EPO detiene la competenza a giudicare la legittimità (attribuzione) del diritto di priorità, e in merito alla rivendicazione di tale diritto opera una presunzione confutabile. In una prospettiva che non si affidi eccessivamente ai requisiti formali, l’elaborazione di strategie probatorie relative alle domande congiunte, alle clausole di cessione e alla successione implicita assume maggiore importanza nella pratica (sebbene permanga il rischio di confutazione a seconda del caso specifico).
G 1/2418 giugno 2025Interpretazione delle rivendicazioni nell’esame di brevettabilità: necessità o meno di fare riferimento alla descrizione e ai disegniNell’interpretazione delle rivendicazioni ai fini della valutazione della brevettabilità, è necessario fare sempre riferimento alla descrizione e ai disegni. Piuttosto che «vincere basandosi esclusivamente sul testo delle rivendicazioni», è la coerenza delle informazioni contenute nella descrizione (definizioni, forme di realizzazione, problemi tecnici ed effetti) a influire direttamente sull’esito della valutazione.
G 1/1910 marzo 2021Caratteri tecnici e livello di innovazione delle simulazioni al computer (in relazione al quadro COMVIK)Anche le simulazioni vengono valutate in base al quadro COMVIK. È fondamentale che l’effetto tecnico «superi la normale implementazione informatica». Nel settore del software, il modo in cui viene descritto l’«effetto tecnico» è di fondamentale importanza.
G 3/192020Ammissibilità dei brevetti relativi a piante e animali (ripercussioni dell’eccezione di cui all’art. 53, lett. b)Effetto negativo sull’ammissibilità delle rivendicazioni relative a prodotti quali le piante, ottenibili essenzialmente solo attraverso processi biologici. Nel settore biotecnologico, assumono maggiore importanza la tipologia delle rivendicazioni (prodotto/processo/utilizzo) e la dimostrazione delle modalità di acquisizione.

Esercizio dei diritti e sistema del brevetto unitario (UP/UPC)

Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dopo la concessione, coesistono due sistemi: (i) il sistema tradizionale: azioni di contraffazione condotte a livello nazionale nei singoli Stati in cui il brevetto è stato convalidato (validation); (ii) il brevetto unificato: azioni collettive incentrate sul brevetto europeo (UP) che ha ottenuto l’effetto unitario (unitary effect) e sul Tribunale unificato dei brevetti (UPC).

Percorso tradizionale e protezione provvisoria (art. 67)

Nel sistema tradizionale, poiché il brevetto europeo produce effetti come brevetto nazionale in ciascuno dei paesi designati (art. 2, comma 2), le questioni relative all’inibizione, al risarcimento dei danni e alla divulgazione delle prove vengono valutate nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.Dopo la pubblicazione, ai sensi dell’art. 67 della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), può essere concessa una protezione provvisoria; tuttavia, i contenuti specifici di tale protezione (ambito delle richieste di risarcimento, requisiti di traduzione, ecc.) presentano ancora differenze da paese a paese, pertanto, dal punto di vista della strategia contenziosa, è necessario pianificare per ogni singolo paese «quando, in quale paese e quale provvedimento di tutela perseguire».

Punti salienti del sistema del brevetto unificato (UP/UPC)

L’EPO spiega che, una volta registrato l’effetto unitario del brevetto europeo, verrà fornita una protezione unitaria negli Stati partecipanti in cui l’Accordo UPC sarà in vigore a quel momento (18 Stati a partire da aprile 2026).L’UPC detiene la competenza esclusiva per determinate azioni legali, tra cui la violazione di brevetto, l’invalidità (annullamento) e le misure inibitorie (art. 32 dell’UPCA), e le sentenze sono esecutive negli Stati membri (art. 82 dell’UPCA).

Strategia di opt-out: durante il regime transitorio (transitional regime), per i brevetti europei tradizionali (quelli che non beneficiano dell’effetto unitario) è possibile, a determinate condizioni, esercitare l’opt-out dalla giurisdizione dell’UPC, conservando la possibilità di adire i tribunali nazionali in materia di violazione o annullamento (Art. 83 dell’UPCA).Il regime transitorio è previsto, in linea di principio, per una durata di 7 anni (prorogabile fino a un massimo di 7 anni, per un totale di 14 anni).

I due assi della progettazione del portafoglio

L’asse strategico nella pratica consiste nella progettazione del portafoglio che combini le due opzioni seguenti in base alle caratteristiche del caso specifico.

Opzione A (adozione dell’UP/UPC): si opta per l’effetto unitario, accettando il rischio di invalidazione a livello centrale, con l’obiettivo di ottenere un provvedimento inibitorio su vasta scala attraverso un unico procedimento. Adatta a beni di consumo diffusi in numerosi paesi, a settori altamente competitivi e a progetti con rapida immissione sul mercato.

Opzione B (gestione per singolo Paese con opzione di esclusione): si opta per l’esclusione dall’UPC per i brevetti fondamentali per l’attività e si garantisce la tutela per singolo Paese. Adatta ai brevetti di alto valore per i quali si desidera evitare il rischio di una revoca totale in un unico procedimento, nonché ai casi in cui i mercati principali sono concentrati in pochi Paesi.

Strategia relativa ai costi e alle traduzioni

Spese ufficiali dell’EPO (dopo la revisione del 1° aprile 2026)

Categoria Voce Importo (EUR) Note
Deposito della domandaTassa di presentazione della domanda online135285 per le domande presentate non online
DepositoTassa di ricerca (supplementare) europea1.595È prevista una variante nel caso in cui non sia necessaria la ricerca integrativa nell’ambito dell’Euro-PCT
DomandaTassa di designazione (forfettaria)720Il mancato pagamento comporta il ritiro d’ufficio
EsameTassa di esame2.010Nel caso di una domanda internazionale senza ricerca complementare, l'importo è pari a 2.240
ConcessioneTassa di concessione e di pubblicazione1.135Termine di 4 mesi ai sensi dell’articolo R.71(3)
ConcessioneTassa per rivendicazioni in eccesso290 (da 16 a 50) / 720 (da 51 in su)Dipende dal numero di rivendicazioni
MantenimentoCanone di mantenimento (3° anno)7254° anno: 885, 5° anno: 1.050, con aumento successivo
ContenziosoTassa di opposizione880Entro 9 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino delle concessioni
ControversieTassa di ricorso2.015 (tariffa ridotta) / 2.925 (tariffa normale)2 mesi + 4 mesi per la motivazione

Per una domanda standard «presentata online, con non più di 15 rivendicazioni e non più di 35 pagine», le spese ufficiali minime sono pari a circa 135 di tassa di deposito + 1.595 di ricerca + 720 di designazione + 2.010 di esame + 1.135 di concessione = 5.595 euro (a cui si aggiungono le annualità di mantenimento).Tuttavia, poiché l’onere delle tasse annuali dell’EPO aumenta in base al numero di anni necessari per la concessione (durata del procedimento), la gestione dei costi consiste essenzialmente nel trovare un equilibrio tra l’ottenimento tempestivo dei diritti e la gestione delle correzioni e delle risposte all’esame.

Obbligo di traduzione e gestione a tre livelli

La traduzione viene gestita secondo i seguenti tre livelli.

Livello Oggetto della traduzione Termine Motivazione
① Lingua di depositoLingua procedurale per le domande presentate in una lingua non ufficialeIn linea di principio, 2 mesiArt. 14 / R. 6
② Prima della concessioneTraduzione delle rivendicazioni in due lingue ufficiali4 mesi dalla notifica ai sensi della Regola 71(3)R.71(3)
③ Dopo il rilascioTraduzione (convalida) in fase di transizione nei singoli paesiTre mesi dalla pubblicazione del bando di concessione (con possibilità di proroga per singolo Paese)Art. 65

Per quanto riguarda la traduzione successiva alla concessione, poiché nei paesi in cui si applica la Convenzione di Londra l’onere della traduzione risulta alleggerito, la scelta dei paesi in base all’ambito di protezione, al mercato e alle prospettive di contenzioso incide in modo determinante sul rapporto costo-efficacia.Le tasse di rinnovo del brevetto unificato prevedono un unico pagamento; sono state indicate, ad esempio, 35 euro per il secondo anno e 1.175 euro per il decimo anno. Per quanto riguarda il brevetto unificato, esiste un sistema che prevede la richiesta di traduzioni aggiuntive durante il periodo di transizione (per un massimo di 12 anni); nella pratica, è necessario gestire contemporaneamente sia «l’organizzazione del lavoro di traduzione» sia «il termine per la registrazione dell’effetto unificato».

Consulenza strategica

Il vantaggio principale del percorso tramite PCT consiste nel poter rinviare, in linea di principio, le decisioni e le spese relative alla fase di transizione regionale (fase europea) a un termine di 30 mesi (31 mesi per l’EPO).Nell’ambito dell’Euro-PCT è necessario soddisfare i requisiti di cui alla Regola 159 entro 31 mesi; tuttavia, grazie al trattamento anticipato (early processing) è possibile anticipare tale termine, consentendo di pianificare «quando avviare la procedura europea» in base a eventi aziendali quali il lancio di un prodotto, la raccolta di fondi o la previsione di contenziosi.

Le domande di divisione possono essere presentate se la domanda madre è ancora pendente (R. 36(1)), il contenuto della domanda di divisione non deve andare oltre quanto divulgato al momento del deposito della domanda madre (Art. 76(1)) e la data di priorità, ecc., è legata a quella della domanda madre. La strategia di divisione è efficace per: (a) soddisfare i requisiti di unità e le restrizioni di ricerca,(b) la stratificazione dei diritti per mercato o per forma di realizzazione, (c) il recupero delle parti eliminate mediante correzione (art. 123, comma 2); tuttavia, il successo dipende dalla gestione dello stato di pendenza della domanda principale (fino a quando è possibile presentare una domanda divisionale) e dalla rigorosa garanzia della «divulgazione originaria» della domanda divisionale.

Lista di controllo pratica

Prima del deposito (fase di progettazione)
☑ Arricchire «al momento del deposito» gli effetti, i meccanismi d’azione, la definizione dei parametri e gli esempi di realizzazione (per evitare l’Art. 123(2))
☑ Indicare chiaramente nella descrizione il nesso causale tra problema → mezzo → effetto (G 2/21, in risposta all’approccio «problema-soluzione»)
☑ Stabilire le definizioni dei termini e le forme di realizzazione nella descrizione (in risposta a G 1/24)
☑ Per i software, indicare chiaramente gli effetti tecnici tenendo conto della sentenza COMVIK (G 1/19)
☑ Documentare la successione del diritto di priorità e le domande congiunte (in conformità con G 1/22)

Fase
dalla domanda all’esame ☑ Scelta del percorso tra EP diretto ed Euro-PCT (in funzione degli eventi aziendali)
☑ Gestione
delle scadenze relative alle tasse di deposito e di ricerca (1 mese), alle tasse di designazione e alla richiesta di esame (6 mesi) ☑
Rigoroso rispetto del termine di traduzione (2 mesi) in caso di domanda presentata in una lingua non ufficiale ☑ Adeguamento entro 6 mesi alle comunicazioni R.161/162 (Euro-PCT)
☑ Evitare la generalizzazione intermedia nella risposta alla notifica dei motivi di rigetto (Art. 123(2))

Fase
pre-concessione e post-concessione ☑ Doppia revisione del «Druckexemplar» ai sensi dell’art. 71(3)(interna + agente)
☑ Termine
di 4 mesi per la traduzione della rivendicazione 2 in una delle lingue ufficiali, il pagamento della tassa di concessione e della tassa di pubblicazione ☑ Requisiti specifici
per paese per la convalida (validation) e gestione del master di traduzione ☑ Decisione
strategica sulla registrazione con effetto unificato o sull’opt-out ☑ Gestione dei tempi di registrazione dell’opt-out dall’UPC

Fase
contenziosa ☑ Monitoraggio
del termine di 9 mesi per l’opposizione relativa a brevetti di terzi ☑ Gestione dei termini di 2 mesi + 4 mesi per il ricorso in appello e risposta all’approccio convergente dell’RPBA
☑ Gestione
parallela dell’invalidazione centrale (opposizione all’EPO e annullamento presso l’UPC) e dell’invalidazione nazionale ☑ Valutazione della limitazione centrale ai sensi dell’art. 105a come misura di sicurezza

Sintesi: punti chiave della strategia in materia di brevetti europei

Il sistema dei brevetti europei è un sistema complesso che, oltre alla struttura a due livelli costituita da un’unica procedura di concessione basata sulla Convenzione sul brevetto europeo (EPC) e dall’efficacia nazionale successiva alla concessione, prevede ora l’opzione di un contenzioso centrale tramite l’UP e l’UPC, che entrerà in vigore nel 2023. I punti chiave dal punto di vista pratico possono essere sintetizzati come segue.

In primo luogo, la «completezza della descrizione al momento del deposito» costituisce la base di tutto.I tre pilastri costituiti dal divieto di aggiunte ai sensi dell’art. 123(2), dalla prova dell’efficacia prevista dalla decisione G 2/21 e dall’interpretazione delle rivendicazioni prevista dalla decisione G 1/24 stanno tutti orientando la prassi verso una valutazione della «qualità della divulgazione al momento del deposito».

In secondo luogo, la gestione sistematica delle scadenze è la chiave per prevenire gli incidenti.I termini relativi alla richiesta di esame (6 mesi dalla relazione di ricerca), all’articolo 71, paragrafo 3 (4 mesi, di fatto non prorogabili), all’opposizione (9 mesi) e al ricorso (2 mesi + 4 mesi) devono essere gestiti tenendo conto della rigorosa identificazione del punto di partenza e della comprensione dei mezzi di rimedio.

In terzo luogo, la possibilità di avvalersi dell’UP/UPC va valutata a livello di portafoglio. È ragionevole combinare le due opzioni – l’UP, se si attribuisce importanza all’ingiunzione su vasta scala, e l’opt-out, se si intende evitare il rischio di nullità a livello centrale – alla luce del valore del caso, dei paesi di attuazione e del contesto competitivo.

In quarto luogo, l’ottimizzazione dei costi risiede nella progettazione delle traduzioni e nella scelta dei paesi. La progettazione di preventivi che tengano conto dell’utilizzo dei paesi in cui si applica l’Accordo di Londra, della tassa di rinnovo unica del brevetto unificato e dei requisiti di traduzione aggiuntivi previsti durante la fase di transizione determinerà i costi a lungo termine.

L’ottenimento e l’esercizio dei diritti relativi al brevetto europeo richiedono una progettazione pratica basata sull’interazione tra il testo della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), le linee guida dell’EPO, la giurisprudenza della Sezione di revisione ampliata e quella dell’UPC.Per ogni singolo caso, si raccomanda di valutare, in collaborazione tra un consulente in brevetti giapponese e un mandatario europeo, la «portata» della descrizione, il «punto di partenza» dei termini e la «scelta strategica» relativa all’UPC.

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Dalle domande EP dirette all’Euro-PCT, dal brevetto unificato (UP) alla gestione dell’UPC, i nostri avvocati specializzati in brevetti Le proporranno una strategia di proprietà intellettuale europea in linea con la Sua strategia aziendale.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assistiamo clienti provenienti da un ampio ventaglio di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).