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Panoramica del sistema dei design in Svizzera

Panoramica sul sistema svizzero dei disegni e modelli

Requisiti di registrazione

Per registrare un disegno o modello in Svizzera, sono richiesti i requisiti di novità e originalità. Nello specifico, è necessario che il disegno o modello non sia stato precedentemente divulgato o reso accessibile al pubblico, che sia nuovo e che presenti caratteristiche sufficientemente distinte rispetto ai disegni o modelli esistenti.Inoltre, il contenuto del disegno o modello non deve essere illegale né contrario al buon costume; non sono inoltre oggetto di protezione i disegni o modelli costituiti esclusivamente da forme funzionalmente indispensabili al prodotto. La legge svizzera sui disegni e modelli (DesA) disciplina tali requisiti (art. 2) e i motivi di rifiuto della registrazione (art. 4).Nel corso della procedura di registrazione, l’esaminatore verifica i motivi di rifiuto diversi dalla valutazione relativa alla forma funzionale del disegno o modello (ovvero se si tratti di un disegno derivante esclusivamente dalla funzione), ma non viene effettuato alcun esame di merito in merito alla novità o all’originalità.Pertanto, si raccomanda al richiedente stesso di verificare, prima della presentazione della domanda, l’eventuale esistenza di disegni simili (anche l’IPI incoraggia la ricerca sui disegni precedenti prima della presentazione della domanda).

Confronto con i requisiti di registrazione dei disegni e modelli in Giappone: anche nella legge giapponese sui disegni e modelli la novità è richiesta in modo rigoroso e non possono essere registrati disegni e modelli notoriamente noti a livello nazionale o internazionale, né quelli ad essi simili. Inoltre, in Giappone vengono respinti anche i disegni e modelli privi di non ovvietà, ovvero quelli che possono essere facilmente creati a partire da disegni e modelli già noti.Si tratta di un principio analogo al requisito di originalità previsto dalla legge svizzera, secondo cui il disegno o modello deve «differire in punti essenziali dai disegni o modelli esistenti»; tuttavia, in Giappone l’esaminatore valuta sostanzialmente tali requisiti di novità e non facilità di creazione e, qualora non siano soddisfatti, procede al rigetto. In Svizzera, invece, la registrazione avviene senza esame dei requisiti quali la novità, e l’eventuale violazione di tali requisiti viene affrontata nell’ambito di procedimenti di nullità o di contenziosi.Per quanto riguarda l’eccezione alla perdita di novità (periodo di grazia), la durata è la stessa sia in Svizzera (12 mesi) che in Giappone (1 anno); tuttavia, è importante notare che in Giappone è necessario espletare le relative procedure (richiesta di applicazione e presentazione dei documenti giustificativi) contestualmente alla domanda di registrazione (anche la Svizzera riconosce un periodo di grazia di 12 mesi ai sensi dell’art. 3 della legge sui disegni e modelli).

Procedura di deposito

La presentazione delle domande di registrazione di disegni e modelli in Svizzera è di competenza dell’Ufficio federale della proprietà intellettuale (IPI).I documenti necessari per la domanda sono il modulo di domanda (con nome e indirizzo del richiedente e dell’autore, denominazione del disegno o modello, classe di prodotti, ecc.) e i disegni o le fotografie del disegno o modello (almeno uno); al momento della presentazione della domanda deve essere inclusa almeno un’immagine del disegno o modello.In Svizzera è possibile presentare una domanda unica che comprenda più disegni o modelli; è possibile depositare in un’unica domanda fino a un massimo di 100 disegni o modelli, purché appartengano alla stessa classe di prodotti o a classi simili (Classificazione di Locarno).La tassa di deposito è pari a 200 CHF per disegno o modello, con un supplemento per ogni disegno o modello aggiunto alla stessa domanda (un importo forfettario di 700 CHF a partire da 6 disegni o modelli), e comprende la tassa di pubblicazione di un disegno per ciascun disegno o modello.La lingua procedurale può essere scelta tra le lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano); le imprese e i privati stranieri che presentano una domanda in Svizzera sono tenuti a nominare un rappresentante locale (avvocato specializzato in proprietà industriale). Il tempo di elaborazione dalla presentazione della domanda alla registrazione varia in media da alcuni mesi a circa un anno; in caso di regolare svolgimento della procedura, la registrazione avviene in un lasso di tempo relativamente breve.L’IPI effettua esclusivamente l’esame formale e, come già menzionato, non esamina i requisiti sostanziali (novità e originalità). Qualora l’esame formale rilevi delle irregolarità, viene emessa una notifica di rettifica; se la rettifica non viene effettuata entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.Si noti inoltre che in Svizzera non esiste un sistema di opposizione successivo alla pubblicazione della domanda; l’unico modo per sollevare un’obiezione prima della nascita del diritto è che un terzo avvii un procedimento di nullità (azione di annullamento) dopo la registrazione.

Tra le caratteristiche procedurali, la Svizzera consente di ritardare la pubblicazione del disegno o modello fino a un massimo di 30 mesi.Se al momento del deposito si richiede il **rinvio della pubblicazione (deferred)**, è possibile posticipare la pubblicazione entro un limite di 30 mesi dalla data di deposito (o dalla data di priorità) e, durante tale periodo, procedere all’ottenimento del diritto in forma riservata. Ciò risulta utile nei casi in cui si desideri mantenere segreto il disegno o modello in vista del lancio del prodotto.

Confronto con la procedura di deposito in Giappone: in Giappone vige il principio «un disegno o modello per ogni domanda di deposito» e non esiste un sistema di deposito collettivo di più disegni o modelli come in Svizzera (※Sebbene la riforma del 2020 abbia reso possibile la protezione come unico disegno o modello anche di quelli che si estendono su più oggetti, come nel caso dei disegni o modelli di interni, il sistema prevede fondamentalmente il deposito separato per ciascun disegno o modello).Inoltre, nelle domande di registrazione in Giappone è necessario allegare alla domanda (in lingua giapponese) una serie completa di disegni rigorosi, quali le sei viste, e i requisiti procedurali sono definiti in modo dettagliato, con limitazioni anche alle correzioni dei disegni.Per quanto riguarda il sistema di esame, il Giappone adotta un sistema di esame di merito da parte dell’Ufficio brevetti, in cui vengono esaminati con attenzione aspetti quali la novità, la non ovvietà e la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume.In Svizzera, invece, non viene effettuato alcun esame di merito, pertanto i tempi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la registrazione tendono ad essere più rapidi rispetto al Giappone. In Giappone, in media occorrono dai 6 agli 8 mesi dalla presentazione della domanda alla notifica del primo esame; se sussistono motivi di rigetto, in molti casi sono necessari poco più di un anno, compreso il periodo di risposta, per giungere alla registrazione.Per quanto riguarda il sistema di pubblicazione, anche il Giappone dispone di un regime di segretezza dei disegni e modelli, che consente di mantenere il disegno o modello non divulgato (riservato) nel Bollettino ufficiale per un massimo di tre anni dopo la registrazione; tale aspetto è simile al rinvio della pubblicazione previsto in Svizzera (il periodo è di 36 mesi in Giappone e di 30 mesi in Svizzera).Tuttavia, mentre il sistema giapponese dei disegni e modelli riservati consiste nel ritardare la pubblicazione nel Bollettino dopo la nascita del diritto, il rinvio della pubblicazione in Svizzera si differenzia in quanto mantiene la riservatezza, compresa la registrazione stessa, già nella fase di deposito della domanda.Inoltre, nelle domande di registrazione in Giappone è necessario versare, al momento della presentazione della domanda, la tassa di registrazione (corrispondente ai primi tre anni); successivamente, per mantenere la validità del diritto, è previsto un sistema di canoni annuali da versare ogni anno.In Svizzera, invece, si applica un sistema di pagamento delle tasse di rinnovo al momento del rinnovo stesso, senza che sia necessario versare in un’unica soluzione, al momento della registrazione, le spese di mantenimento relative ai primi cinque anni o più (poiché la tassa di registrazione iniziale comprende la durata dal primo al quinto anno).

Periodo di protezione

La durata del diritto di disegno o modello in Svizzera è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Questo periodo iniziale di protezione di cinque anni può essere rinnovato (prorogato) per un massimo di quattro volte; ad ogni procedura di rinnovo, la durata viene prorogata di cinque anni. Di conseguenza, è possibile mantenere il diritto di disegno o modello fino a un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda.La procedura di rinnovo si effettua presentando la domanda di rinnovo e versando la tassa di rinnovo prevista entro i 12 mesi precedenti la scadenza del periodo di validità (è previsto un periodo di grazia di 6 mesi successivi alla scadenza).Ad esempio, un disegno o modello depositato e registrato nel 2025, se sottoposto a procedura di rinnovo nel quinto anno (2030), verrà prorogato fino al 2035; proseguendo con le procedure a intervalli di cinque anni, sarà possibile mantenere il diritto fino al 2050.Si noti che la data di decorso del periodo di validità è la data di deposito della domanda; sebbene il diritto sorga alla data di registrazione, il periodo di protezione non viene calcolato a partire da quest’ultima, bensì a partire dalla data di deposito (ad esempio, anche se trascorrono sei mesi tra il deposito della domanda e la registrazione, tali sei mesi sono inclusi nel periodo di validità). Qualora non venga effettuato il rinnovo, il diritto si estingue alla scadenza dei cinque anni e il disegno o modello diventa di dominio pubblico.

Confronto con il periodo di protezione in Giappone: il periodo di validità del diritto di disegno o modello in Giappone è, in linea di principio, di 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda; a seguito della modifica legislativa del 2020, è ora possibile ottenere una protezione della durata massima di 25 anni, analogamente a quanto previsto in Svizzera.La normativa giapponese precedente alla modifica prevedeva «20 anni dalla data di registrazione», mentre la normativa vigente prevede «25 anni dalla data di deposito», con un effettivo prolungamento del periodo di protezione e un allineamento alle norme internazionali. Tuttavia, in Giappone, analogamente ai diritti di brevetto, il diritto viene mantenuto tramite il pagamento annuale di una tassa di mantenimento (tassa di registrazione); qualora si verifichi un ritardo nel pagamento di tale tassa nel corso del periodo di validità, il diritto si estingue in quel momento.In Svizzera, invece, vige un sistema di rinnovo quinquennale, in base al quale si pagano le spese di mantenimento a intervalli di cinque anni.In Giappone non esiste il concetto di rinnovo e il diritto viene mantenuto in vigore tramite il pagamento delle annualità fino a un massimo di 25 anni; inoltre, vi sono differenze procedurali, quali il fatto che, sebbene la data di decorrenza sia la stessa della Svizzera (data di deposito), il diritto sorga a partire dalla data di registrazione (con l’obbligo di versare l’annualità relativa al periodo iniziale al momento della registrazione).Tuttavia, per quanto riguarda la durata massima della protezione di 25 anni, attualmente entrambi i paesi sono allineati e, dal punto di vista della durata della protezione, si può affermare che siano sostanzialmente allo stesso livello a livello internazionale.

Azioni legali per violazione

Ambito dei diritti e atti di contraffazione: al disegno o modello registrato in Svizzera è riconosciuto un diritto esclusivo e il titolare del diritto ha il diritto di impedire l’uso non autorizzato da parte di terzi.In particolare, costituiscono violazione gli atti di sfruttamento commerciale – quali la produzione, la vendita o l’importazione – del disegno o modello registrato (o di un disegno o modello di fatto identico) senza l’autorizzazione del titolare del diritto.Anche la legislazione svizzera prevede disposizioni relative all’ambito di somiglianza dei disegni e modelli; si ritiene che i disegni e modelli che «condividono le caratteristiche principali» (ovvero che non differiscono in misura sufficiente) con il disegno o modello registrato rientrino nell’ambito di protezione del diritto. Pertanto, qualora un prodotto contraffatto sia identico all’originale o così simile da creare confusione, può configurarsi una violazione del diritto di disegno o modello.Tuttavia, nel settore del design non sono rari i casi in cui si violi involontariamente il disegno o modello altrui, e lo stesso IPI invita a tenere presente che «la violazione del diritto su un disegno o modello spesso non avviene intenzionalmente».

Fase preliminare al contenzioso: in Svizzera è prassi comune che il titolare del diritto di disegno o modello monitori personalmente il mercato e, qualora sia necessario far valere i propri diritti, invii innanzitutto una lettera di diffida (ad esempio con raccomandata con ricevuta di ritorno) per sollecitare la controparte a cessare volontariamente la produzione e la vendita o ad avviare trattative.Anche l’IPI raccomanda, come misura cauta e pratica, di tentare innanzitutto una risoluzione extragiudiziale tramite lettera di diffida. Nella lettera di diffida è opportuno indicare chiaramente i fatti che costituiscono la violazione, il contenuto del diritto di disegno o modello e la possibilità di misure legali (provvedimenti inibitori o richiesta di risarcimento danni) in caso di persistenza della violazione; è auspicabile cercare, per quanto possibile, di giungere a una transazione o a una rettifica al di fuori del contenzioso.Qualora la controparte non dovesse comunque acconsentire, si valuterà la possibilità di presentare una richiesta di ingiunzione o di risarcimento danni mediante un’azione civile, nonché, nei casi più gravi, di ricorrere a misure sanzionatorie tramite denuncia penale.

Procedimenti giudiziari e provvedimenti: in Svizzera esiste il Tribunale federale dei brevetti, competente in materia di violazione dei brevetti; tuttavia, per le cause relative alla violazione dei diritti di disegno o modello, la competenza in primo grado spetta generalmente ai tribunali commerciali o civili dei singoli cantoni (in particolare a Zurigo e Berna, dove in alcuni cantoni sono state istituite sezioni specializzate).Nel procedimento civile, le principali forme di tutela sono l’ordinanza di cessazione (sentenza di cessazione) e il risarcimento dei danni. Per quanto riguarda la cessazione, qualora il titolare del diritto necessiti di un rimedio rapido, è possibile richiedere un provvedimento inibitorio provvisorio (provvedimento cautelare) per sospendere temporaneamente la produzione e la vendita di prodotti che violano il disegno o modello.Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, sebbene sia necessario che vi sia dolo o colpa da parte dell’autore della violazione, è possibile richiedere il risarcimento per la riduzione dei profitti commerciali o un importo equivalente ai canoni di licenza.Inoltre, la violazione del diritto di disegno o modello è soggetta a sanzioni penali e chi violi intenzionalmente il diritto di disegno o modello altrui può essere condannato, a seguito di un procedimento penale, a una pena pecuniaria o a una pena detentiva (in base alle disposizioni del Codice penale svizzero o della legge sui disegni e modelli).Sebbene l’avvio di un procedimento penale sia limitato alle violazioni gravi e su larga scala (ad esempio, la produzione e la distribuzione organizzate di prodotti contraffatti), l’esistenza di sanzioni penali ha un effetto deterrente sulla violazione.

Altri mezzi di esecuzione: in Svizzera è possibile ricorrere al sequestro doganale come mezzo di esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Il titolare del diritto di disegno o modello può presentare una richiesta all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (FOCBS) per ottenere il sequestro all’importazione di merci sospettate di costituire una violazione.Se la richiesta viene accolta, i funzionari doganali provvederanno a individuare, sequestrare e bloccare i prodotti contraffatti presso gli uffici postali, gli aeroporti e i valichi di frontiera. Come misura contro la contraffazione della proprietà intellettuale, sono previste misure di controllo alle frontiere anche per i disegni e modelli, analogamente a quanto avviene per i marchi e i diritti d’autore.

Confronto con le azioni legali per violazione in Giappone: anche in Giappone il diritto di disegno o modello conferisce un diritto esclusivo che si estende al disegno o modello registrato e a quelli ad esso simili; qualsiasi atto di utilizzo commerciale non autorizzato di tale disegno o modello (produzione, vendita, importazione ed esportazione, ecc.) costituisce una violazione.In Giappone, in caso di violazione del diritto di disegno o modello, oltre ai rimedi civili (richiesta di cessazione, richiesta di risarcimento danni, ecc.), è possibile che vengano inflitte sanzioni penali ai sensi dell’articolo 69 della Legge sui disegni e modelli, che prevedono una pena detentiva fino a 10 anni o una multa fino a 10 milioni di yen (nel caso di persone giuridiche, una multa fino a 300 milioni di yen).Nella pratica, la procedura generale prevede innanzitutto l’invio di una lettera di diffida, seguita da un tentativo di conciliazione tramite negoziazione; qualora ciò non porti a una soluzione, viene intentata un’azione legale presso i tribunali distrettuali dotati di sezioni specializzate in proprietà intellettuale, quali quelli di Tokyo e Osaka.I tribunali giapponesi effettuano una valutazione dettagliata della somiglianza tra i disegni e modelli (somiglianza complessiva basata sull’estetica tra il disegno o modello registrato e quello contestato) e, poiché i procedimenti sono spesso trattati da sezioni specializzate (Corte d’Appello per la proprietà intellettuale o sezioni esperte in materia), i tempi di giudizio sono più lunghi rispetto alla Svizzera, ma ci si può aspettare un giudizio altamente specializzato.I rimedi disponibili sono sostanzialmente simili a quelli svizzeri e consistono principalmente in ordinanze di cessazione e risarcimento dei danni (in Giappone esistono disposizioni speciali a tutela del titolare del diritto, quali quelle relative alla stima dell’ammontare del danno e alla presunzione di colpa, di cui all’articolo 40 della Legge sui disegni e modelli).Inoltre, anche in Giappone è possibile registrare il diritto di disegno o modello presso le autorità doganali e richiedere il blocco delle importazioni; tale procedura viene utilizzata in particolare per impedire l’afflusso dall’estero di prodotti contraffatti. Nel complesso, il quadro di riferimento per l’esercizio dei diritti non presenta grandi differenze tra i due Paesi: si basa fondamentalmente su procedimenti civili, con sanzioni penali a garanzia nei casi più gravi.Tuttavia, in Giappone si osserva la caratteristica di aver adottato misure volte a rafforzare l’esercizio dei diritti, come l’introduzione, con la riforma del 2020, di disposizioni in materia di violazione indiretta (secondo cui anche la fornitura di componenti che facilitano atti di violazione diretta di prodotti protetti da disegno o modello è considerata una violazione).In Svizzera, invece, non esistono disposizioni espresse in materia di violazione indiretta, che viene trattata come concorso in reato. Sebbene vi siano differenze nei dettagli, i sistemi di entrambi i Paesi condividono una base comune nell’obiettivo pratico di proteggere il design dai prodotti contraffatti.

Relazione con le domande internazionali

Sia la Svizzera che il Giappone sono parti contraenti della Convenzione dell’Aia e possono avvalersi del sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli (sistema dell’Aia).Se nella domanda internazionale di disegno o modello (tramite l’OMPI) presentata ai sensi della Convenzione dell’Aia si designa la Svizzera, il disegno o modello viene trasmesso all’IPI tramite il Segretariato dell’OMPI a Ginevra e viene sottoposto a esame e registrazione con gli stessi effetti di una domanda nazionale svizzera.Nel caso della Svizzera, poiché, come già menzionato, l’esame di merito è limitato, si può affermare che, qualora si designi la Svizzera in una domanda internazionale, la registrazione avvenga automaticamente, a meno che non venga emessa una notifica di rifiuto specifica.In effetti, l’IPI emette una notifica dei motivi di rigetto (Refusal) solo in casi evidenti, quali la violazione dell’ordine pubblico e dei buoni costumi o i disegni e modelli costituiti esclusivamente da funzioni tecniche; pertanto, la maggior parte dei disegni e modelli registrati a livello internazionale ottiene senza intoppi la protezione in Svizzera.I disegni e modelli registrati a livello internazionale che designano la Svizzera vengono successivamente iscritti nel registro nazionale dei disegni e modelli svizzeri; il periodo di protezione e le procedure di rinnovo vengono gestiti allo stesso modo delle domande nazionali (è possibile effettuare il rinnovo direttamente presso l’IPI ogni cinque anni).

D’altra parte, qualora si designi il Giappone nell’ambito di una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia, l’Ufficio giapponese dei brevetti (JPO) effettua un esame di merito, analogamente a quanto avviene per le domande nazionali.Di conseguenza, entro sei mesi dalla registrazione internazionale, il Giappone può notificare i motivi di rigetto; qualora si ritenga che il disegno o modello sia privo di novità o ricada in uno dei motivi di inammissibilità, il richiedente (titolare della domanda internazionale) dovrà presentare all’Ufficio giapponese dei brevetti una memoria difensiva o una correzione entro il termine stabilito per rispondere, al fine di eliminare i motivi di rigetto.Nella pratica, nei casi di designazione del Giappone, è frequente che venga nominato un avvocato del brevetto giapponese per presentare la risposta; pertanto, anche nel caso di una domanda internazionale, è necessario adottare un approccio conforme alle procedure nazionali giapponesi. Ciò costituisce una differenza sostanziale rispetto alla designazione della Svizzera, dove la registrazione avviene senza esame.Ad esempio, qualora, per lo stesso disegno o modello, si designino la Svizzera e il Giappone in una domanda internazionale, mentre in Svizzera la registrazione e il rilascio avvengono rapidamente, in Giappone possono essere necessari tempo e impegno per rispondere alla notifica dei motivi di rigetto e attendere la definizione dell’esito dell’esame.Quando le imprese giapponesi intendono proteggere all’estero i propri disegni e modelli, il ricorso al sistema dell’Aia consente di ottenere diritti in più paesi, compresi entrambi, con un’unica domanda; tuttavia, è necessario tenere presente le differenze nei livelli di esame tra i vari paesi.Mentre la Svizzera presenta requisiti di registrazione meno rigorosi, ma comporta il rischio che il diritto acquisito possa essere successivamente contestato, il Giappone adotta un approccio che garantisce la stabilità dei diritti attraverso un esame rigoroso. Inoltre, poiché sia il Giappone che la Svizzera sono Stati membri della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il **diritto di priorità di Parigi (di 6 mesi)** anche **nel caso di depositi diretti nei rispettivi paesi**.Ad esempio, se si presenta una domanda in Svizzera entro sei mesi dalla prima domanda depositata in Giappone, è possibile escludere lo svantaggio derivante dalla priorità, indipendentemente dal periodo di eccezione alla perdita di novità (il periodo di priorità per i disegni e modelli è di sei mesi ai sensi della Convenzione di Parigi, e entrambi i paesi lo adottano).Nel complesso, l’utilizzo della domanda internazionale (Convenzione dell’Aia) è ben consolidato sia in Giappone che in Svizzera, rendendo più agevole per le imprese giapponesi ottenere diritti di disegno o modello in Svizzera e viceversa per le imprese svizzere in Giappone. Tuttavia, poiché sussistono differenze nel flusso di esame e nella stabilità dei diritti, in fase di elaborazione della strategia è necessario adottare un approccio che tenga conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di ciascun Paese.

Tabella comparativa con il sistema giapponese

Aspetto Sistema svizzero dei disegni e modelli Sistema dei disegni e modelli giapponese
Requisiti di registrazione Sono richiesti novità e originalità (il disegno o modello non deve essere noto al pubblico e deve differire in misura sufficiente da quelli esistenti). Non sono ammessi disegni o modelli che violino l’ordine pubblico e il buon costume, né forme puramente funzionali. La registrazione avviene senza esame di merito, ma i disegni o modelli che non soddisfano i requisiti possono essere dichiarati nulli mediante un procedimento di nullità. Sono richiesti novità e non ovvietà (non sono ammessi i disegni e modelli noti al pubblico né quelli ad essi simili, né quelli facilmente deducibili da quelli esistenti). Non sono ammessi nemmeno quelli che violano l’ordine pubblico e il buon costume. L’Ufficio brevetti effettua un esame di merito e le domande che non soddisfano i requisiti vengono respinte.
Procedura di deposito Presentazione della domanda all’IPI (in tedesco, francese o italiano). Registrazione rapida con solo esame formale. Una singola domanda può comprendere fino a 100 disegni o modelli (all’interno della stessa classe). È previsto un sistema di rinvio della pubblicazione (30 mesi). Non è previsto un sistema di opposizione (solo procedimento di nullità dopo la registrazione). I richiedenti stranieri devono avvalersi di un rappresentante locale. Presentazione della domanda (in lingua giapponese) all’Ufficio Brevetti. È previsto un esame di merito (durata media dell’esame: da 6 a 12 mesi). Una domanda per un solo disegno o modello (*con eccezioni, ad esempio per gli interni). È previsto il regime di riservatezza (non divulgazione per un massimo di 3 anni dopo la registrazione). Dopo la pubblicazione del Bollettino dei disegni e modelli, non è previsto il sistema di opposizione, ma solo il procedimento di nullità. I richiedenti stranieri devono avvalersi di un rappresentante nazionale.
Durata della protezione 5 anni dalla data di deposito più 4 rinnovi, per un massimo di 25 anni. Il termine viene prorogato mediante il pagamento di una tassa di rinnovo ogni 5 anni (con un periodo di grazia di 6 mesi). La data di decorrenza è la data di deposito (i diritti sorgono alla data di registrazione). 25 anni dalla data di deposito (dal 2020 in poi). La protezione può essere mantenuta fino al termine massimo mediante il pagamento annuale delle tasse di registrazione. La data di decorso è la data di deposito (prima della modifica era di 20 anni dalla data di registrazione). Non esiste il concetto di procedura di rinnovo; il diritto si estingue automaticamente allo scadere dei 25 anni.
Risposta alle violazioni e alle azioni legali L’ambito di protezione comprende tutti i disegni e modelli identici a quello registrato o che ne condividono le caratteristiche principali. È possibile intentare un’azione civile nei confronti dei trasgressori per ottenere un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni. Si raccomanda di cercare una soluzione preventiva mediante l’invio di una lettera di diffida. È possibile presentare una richiesta di sequestro doganale. La violazione dolosa è soggetta a sanzioni penali (multa e reclusione). L’ambito di protezione comprende il disegno o modello registrato e quelli simili. È possibile richiedere l’ingiunzione e il risarcimento dei danni mediante azione civile (il procedimento si svolge presso i tribunali di primo grado dotati di sezione specializzata in proprietà intellettuale). È previsto il sistema di sequestro doganale. La violazione del diritto di disegno o modello è punibile con la reclusione fino a 10 anni o con una multa fino a 10 milioni di yen (per le persone giuridiche, con una multa fino a 300 milioni di yen).Con la modifica del 2020 sono state perfezionate le disposizioni relative alla violazione indiretta.
Domanda internazionale (Convenzione dell’Aia) Adesione nel 1961. È possibile designare la Svizzera mediante la registrazione internazionale dei disegni e modelli tramite l’OMPI. L’IPI effettua solo un esame formale e, in parte, sostanziale; in assenza di motivi di rigetto, il diritto nazionale sorge direttamente dalla registrazione internazionale. Il periodo di protezione e il rinnovo dei disegni e modelli registrati a livello internazionale sono trattati allo stesso modo di quelli nazionali. Adesione nel 2015. È possibile designare il Giappone nella domanda internazionale. Poiché il JPO effettua un esame di merito analogo a quello delle domande nazionali, è possibile ricevere una notifica di rigetto. Per rispondere al rigetto sono necessarie una memoria difensiva e una correzione presentate da un rappresentante in Giappone.La durata di validità del disegno o modello registrato a livello internazionale è la stessa prevista per la domanda nazionale (25 anni a partire dalla data di deposito). È possibile presentare domanda direttamente avvalendosi del diritto di priorità di Parigi (6 mesi), anche senza presentare una domanda internazionale.

Fonti: informazioni pubbliche dell’Ufficio federale svizzero della proprietà intellettuale (IPI), testo della Legge svizzera sui disegni e modelli (Designs Act), Guida al Sistema dell’Aia dell’OMPI, ecc. Si è inoltre fatto riferimento a documenti pubblici dell’Ufficio giapponese dei brevetti e delle agenzie correlate, nonché ad articoli di approfondimento redatti da avvocati specializzati in brevetti.Come si evince dal confronto sopra riportato, i sistemi di protezione dei disegni e modelli della Svizzera e del Giappone presentano alcuni punti in comune, quali la durata della protezione, ma esistono anche differenze pratiche, quali la presenza o meno di un esame e la flessibilità delle procedure. Per le imprese che operano in entrambi i paesi, è fondamentale comprendere tali differenze istituzionali e procedere in modo strategico all’acquisizione e all’esercizio dei diritti.

Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).