Design di prodotto e diritto d’autore

Nella puntata precedente ho spiegato che affidarsi al diritto d’autore per la tutela del design di un prodotto è un approccio di emergenza e, pertanto, non auspicabile. Quali sono, quindi, concretamente i problemi che ne derivano?
Si prega di notare che, per chiarire la questione, il contenuto risulterà leggermente complesso. Se desiderate conoscere solo la conclusione, vi invitiamo a consultare il riepilogo riportato in calce al testo.
Per essere tutelata dalla legge sul diritto d’autore, un opera deve, come presupposto, essere considerata un’opera protetta. Le condizioni per essere considerata tale sono stabilite dalla legge come segue:
(Articolo 2, comma 1, punto 1 della Legge sul diritto d’autore)
A titolo esemplificativo, per indicare quali opere rientrino concretamente in questa definizione, esistono le seguenti disposizioni: «dipinti, stampe, sculture e altre opere d’arte (Art. 10, comma 1, n. 4 della stessa legge)» e «le opere d’arte includono i prodotti dell’artigianato artistico (Art. 2, comma 2 della stessa legge)».
In precedenza ho spiegato che il design di prodotto, in quanto oggetto di produzione in serie, viene trattato ai sensi della legge sul diritto d’autore come arte applicata. Pertanto, sarebbe naturale supporre che, oltre alle disposizioni sopra citate, esistano norme specifiche relative all’arte applicata; tuttavia, il termine «arte applicata» non compare in nessuna parte del testo della legge.
A questo proposito, sebbene la Convenzione di Berna, trattato fondamentale in materia di diritto d’autore, indichi espressamente che l’ambito di protezione delle opere d’autore comprenda le «works of applied art» (arti applicate), l’ambito di applicazione è lasciato alla discrezione dei singoli Stati membri. Ciononostante, la legge sul diritto d’autore non prevede una definizione di arti applicate.È proprio a causa di questa situazione che la natura di opera d’arte delle opere di arte applicata diventa fonte di controversie.
Dato che si parla di «arte» applicata, si potrebbe dedurre che rientri tra le opere d’arte. Se l’opera fosse un pezzo unico e fosse stata chiaramente realizzata a scopo di ammirazione, non ci sarebbero molti margini di discussione. In effetti, per quanto riguarda gli oggetti di arte e artigianato di cui all’articolo 2, comma 2, sembra che il legislatore volesse limitarli alle opere realizzate in un unico esemplare.
Tuttavia, nella realtà si tende a riconoscere come opera d’arte anche i prodotti realizzati in serie; infatti, a partire dal caso delle bambole di Hakata “Akatonbo” del Shōwa 48, vi sono numerosi esempi in cui la natura di opera d’arte è stata riconosciuta anche per prodotti realizzati in serie. In altre parole, sebbene non vi siano disposizioni chiare nella legge, si può affermare che, in linea di principio, il design di prodotto – ovvero l’arte applicata – possa essere protetto ai sensi della legge sul diritto d’autore; tuttavia,
Spiegherò come vengono effettivamente valutati questi casi, tenendo conto dell’evoluzione della giurisprudenza.
Indice
Il rapporto con le belle arti
Per molto tempo, nel campo delle arti applicate, la valutazione della natura di opera protetta dal diritto d’autore si è concentrata sull’esame della presenza o meno di caratteristiche proprie delle arti figurative (fine art) e sulla possibilità di equipararle a queste ultime.
Si consideri l’arte pura come ciò che, a prima vista, si riconosce come pittura, scultura o simili. In altre parole, la valutazione si è basata su criteri quali il possesso, da parte del design di prodotto, di un “alto livello artistico” paragonabile a quello della scultura, o il fatto che il prodotto sia stato realizzato a scopo di apprezzamento estetico.Se ci si chiedesse se il design di prodotto, di cui il mercato è saturo, possieda un’artisticità pari a quella della scultura, non si potrebbe fare a meno di ritenere che non sia proprio così.
Cosa ha comportato la sentenza del caso TRIP TRAP
In questo contesto è emersa una giurisprudenza innovativa: la sentenza del caso TRIP TRAP. In tale sentenza si è stabilito che, indipendentemente dal rapporto tra arte pura e arte applicata, il giudizio debba basarsi, analogamente a quanto avviene per le opere d’autore in generale, sulla presenza o meno di un’espressione individuale e concreta della personalità dell’autore (ovviamente si valuta anche se l’opera rientri o meno nella categoria delle opere d’arte).
Si tratta di un approccio che, senza operare alcuna distinzione tra arte pura e arte applicata – ovvero tra la presenza o meno di un elevato livello di artisticità (creatività) –, valuta in modo uniforme se un’opera rientri o meno nella categoria delle opere protette in base alla presenza o meno di creatività (la dottrina precedente è definita «teoria della distinzione», mentre la presente sentenza è denominata «teoria della non distinzione»; ciò significa che la valutazione avviene senza distinguere tra arte pura e arte applicata).
Sviluppi successivi alla sentenza TRIP TRAP
Non è vero che, dopo la sentenza sul caso TRIP TRAP, altri casi relativi alle arti applicate siano stati giudicati in base alla dottrina non discriminatoria.
Tuttavia, dopo la sentenza del caso TRIP TRAP, non vi sono state più sentenze che richiedessero esplicitamente la possibilità di equiparazione alle arti figurative.
Recente sentenza della Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale
Nella sentenza dell’8 dicembre dell’anno Reiwa 3 relativa al caso dello scivolo a forma di polpo,
È stata così stabilita la sentenza.
In linea con quanto stabilito dalla sentenza relativa al caso TRIP TRAP, non viene richiesto un livello di artisticità o creatività pari a quello delle belle arti. È stato chiarito che, nell’ambito delle arti applicate, gli oggetti che rientrano nella categoria degli oggetti d’arte e artigianato sono tutelati senza problemi, mentre anche quelli che non appartengono a tale categoria possono essere tutelati come opere d’arte, purché soddisfino i requisiti previsti.

Pertanto, per quanto riguarda la parte che riproduce la testa di un polpo, il tribunale ha ritenuto che si trattasse di una struttura necessaria al raggiungimento dello scopo pratico dello scivolo; avendo inoltre ritenuto che la forma della parte a baldacchino fosse semplice e che quella della testa di polpo fosse banale, ha negato la natura di opera protetta.
(Oltre a valutare se si trattasse o meno di un’opera d’arte, è stata effettuata anche una valutazione volta a stabilire se si trattasse di un’opera architettonica; poiché è stato ritenuto che non ricadesse in tale categoria, la qualifica di opera protetta è stata negata e l’attore è stato condannato)
Sintesi
In conclusione, si può affermare che, sebbene vi sia un margine per il riconoscimento della natura di opera protetta nel campo del design di prodotto, che rientra nelle arti applicate, tale margine è limitato.
Poiché la struttura relativa alle funzioni necessarie al raggiungimento dello scopo pratico viene ignorata, le espressioni necessarie all’efficacia e alla funzionalità dell’opera o del materiale, in altre parole le espressioni creative di natura tecnica o meccanica, non sono quasi mai tutelate dal diritto d’autore. In generale, la bellezza insita nel design di prodotto deriva in gran parte dalla bellezza funzionale.
La bellezza funzionale, che deriva dall’aspetto esteriore necessario all’esercizio della funzione, costituisce una configurazione necessaria al raggiungimento dello scopo pratico e non rientra pertanto nell’ambito di protezione del diritto d’autore. Si potrebbe ritenere che tale aspetto esteriore sia l’espressione di un concetto tecnico e, non contenendo elementi estetici, non sia idoneo all’apprezzamento estetico.
In altre parole, ciò che esprime un concetto tecnico non costituisce un’opera protetta dal diritto d’autore se, pur svolgendo la propria funzione, risulta semplicemente esteticamente gradevole per caso.
Inoltre, le espressioni tecniche e meccaniche presentano una certa limitazione e, concretizzandole, è prevedibile che assumano un aspetto sostanzialmente simile.In tal caso, poiché anche l’individualità espressa risulterà limitata, diventa dubbio che si possa definire tale espressione come un’espressione creativa dotata di caratteristiche estetiche tali da costituire oggetto di apprezzamento estetico (ciò significa che il fatto che la disposizione regolare della base formi un motivo geometrico di bella fattura non implica che si tratti di una caratteristica estetica che possa costituire oggetto di apprezzamento).
Inoltre, non sono tutelate nemmeno le espressioni creative comunemente diffuse nella società (nel caso dello «scivolo a forma di polpo» si è tenuto conto anche del fatto che esistono numerosi scivoli con questo motivo).
Come avviene, quindi, la valutazione di un’espressione creativa dotata di caratteristiche estetiche? A titolo di riferimento per tale valutazione, esaminiamo la sentenza del caso BAOBAO, sebbene si tratti di una sentenza di primo grado.
La forma della linea BAOBAO di ISSEI MIYAKE è piuttosto caratteristica (https://www.baobaoisseymiyake.com *La borsa raffigurata sul sito è il modello attuale).
Tuttavia, anche nel caso di un’ornamentazione (stile) così caratteristica, la sentenza ha stabilito che il fatto che l’aspetto esterno della borsa, costituito da pezzi triangolari, si deformi tridimensionalmente a seconda del contenuto, costituisce la stessa struttura finalizzata allo scopo pratico della borsa, ovvero il trasporto di oggetti; alla luce di ciò, si può affermare che i criteri di valutazione dell’idoneità all’apprezzamento estetico siano piuttosto rigorosi.A complicare ulteriormente la situazione contribuisce anche il fatto che la «bellezza» sia un criterio di difficile valutazione oggettiva.
Spero che abbiate compreso come affidarsi alla legge sul diritto d’autore per la tutela del design di prodotto significhi intraprendere un percorso estremamente rischioso.
Caso presentato:
- Caso delle bambole di Hakata “Akatonbo”
- Caso TRIP TRAP, Heisei 26 (Ne) n. 10063, Ricorso in appello per la richiesta di cessazione di atti di violazione del diritto d’autore
- Caso delle bacchette per bambini: Heisei 27 (Wa) n. 27220 – Ricorso in appello per la cessazione di atti di violazione del diritto d’autore
- Caso dello scivolo a forma di polpo, Reiwa 3 (Ne) n. 10044 – Ricorso in appello per violazione del diritto d’autore (Corte d’appello per la proprietà intellettuale)
- Caso BAOBAO, Heisei 29 (Wa) n. 31572 – Ricorso per la cessazione di atti di concorrenza sleale
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).