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Design dei veicoli nel metaverso: aspetti della riforma giapponese del 2026

Anche il design dei veicoli nel metaverso sarà oggetto di tutela? I punti salienti della revisione della legge sul design del 2026

Il mercato del metaverso sta crescendo rapidamente. Secondo le stime di Bloomberg, il mercato legato al metaverso, che nel 2024 ammontava a circa 800 miliardi di dollari, dovrebbe raggiungere circa 2,5 trilioni di dollari entro il 2030.Su piattaforme quali VRChat, Roblox e Fortnite, è ormai diventata prassi comune la compravendita di abiti e accessori per avatar, edifici negli spazi virtuali e progetti di veicoli.

Tuttavia, dietro questa rapida crescita stanno emergendo gravi problemi. Nel metaverso dilagano infatti le contraffazioni e le imitazioni dei progetti digitali. In particolare nel settore del design automobilistico, non si contano i casi in cui modelli iconici, sviluppati dalle case automobilistiche nel corso di molti anni, vengono convertiti in modelli 3D senza autorizzazione e venduti nel metaverso.

Per far fronte a tale situazione, il governo giapponese ha deciso di procedere alla revisione della legge sui disegni e modelli nel 2026.Tale revisione rappresenta una svolta epocale, in quanto mira a garantire in modo diretto, nell’ambito della legge sui disegni e modelli, la tutela delle risorse digitali – ivi compreso il design dei veicoli – presenti nello spazio del metaverso. Nel presente articolo, dal punto di vista di un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, illustreremo in modo approfondito i punti salienti di questa revisione e le strategie in materia di proprietà intellettuale che le aziende dovrebbero adottare sin da subito.

1. Perché non è stato possibile proteggere il design dei veicoli nel metaverso

Ora che nel Metaverso vengono scambiati design di veicoli ad alta definizione, molte case automobilistiche e studi di design si trovano ad affrontare il dilemma di «vedere i propri design utilizzati senza autorizzazione senza poterlo impedire legalmente». Analizzeremo i problemi strutturali che impediscono la tutela ai sensi della legislazione vigente.

1-1. I limiti della protezione delle immagini: il mondo ristretto delle immagini manipolate e di quelle visualizzate

Nell’attuale legge sui disegni e modelli esiste il regime dei «disegni e modelli di immagini» come meccanismo di tutela dei disegni e modelli nello spazio digitale. A seguito della modifica legislativa del 2020, l’oggetto di tutela è stato esteso non solo alle immagini visualizzate su oggetti fisici, ma anche a quelle archiviate nel cloud e a quelle presenti sui siti web. Tuttavia, il termine «immagine» in questo contesto presenta chiari limiti.

I due tipi di immagini previsti dalla normativa vigente

1. Immagini operative: schermate di interfaccia utilizzate dall’utente per comandare un dispositivo (ad esempio: la disposizione delle icone su uno smartphone, la schermata di comando di un navigatore satellitare)

2. Immagini di visualizzazione: schermate utilizzate dal dispositivo per visualizzare informazioni (ad esempio: la visualizzazione dei risultati di misurazione in un’app per la salute, il widget delle previsioni meteorologiche)

In entrambi i casi, si presuppone che si tratti di «immagini destinate a svolgere una determinata funzione».I modelli 3D destinati esclusivamente ad apprezzare la bellezza del design o la forma in sé, come nel caso del design di veicoli nel metaverso, non rientrano in questo quadro.

Si consideri, ad esempio, il design di un’auto sportiva virtuale in vendita su una determinata piattaforma del metaverso. Tale auto sportiva è un modello 3D visualizzato quando l’utente guida nello spazio virtuale. Questo modello non è né un’«immagine di comando» né un’«immagine di visualizzazione». Si tratta di un «oggetto esistente nel mondo virtuale» e, pertanto, esula dalla definizione di disegno o modello di un’immagine prevista dalla normativa vigente.

Un problema ancora più rilevante è che i disegni e modelli grafici attualmente in vigore presuppongono fondamentalmente immagini bidimensionali e piane. Il design di un veicolo nel metaverso è invece un oggetto tridimensionale che può essere ammirato e manipolato da ogni angolazione a 360 gradi. Questa differenza di dimensione ribalta di per sé i presupposti alla base della struttura normativa, e la gestione tramite interpretazione presentava dei limiti.

1-2. Il confine tra reale e virtuale — Il problema della non somiglianza

Anche se si riuscisse a superare la questione dei disegni e modelli grafici, si presenterebbe un altro grande ostacolo: la questione della «non somiglianza dei prodotti».

L’efficacia del diritto sul disegno o modello si estende a «disegni o modelli identici o simili», ma in questa valutazione di somiglianza vengono presi in considerazione sia la «somiglianza dei prodotti» sia la «somiglianza delle forme». Secondo la normativa vigente, un’automobile reale e un’automobile virtuale nel metaverso non vengono ritenute identiche o simili in quanto prodotti.

La questione della non somiglianza — Perché la protezione non si estende

Anche se la forma fosse del tutto identica, poiché le “automobili reali” e i “modelli di veicoli virtuali nel metaverso” appartengono a categorie di prodotti diverse, l’efficacia del diritto di disegno o modello non si estende a questi ultimi.Ciò significa che, anche se si realizzi un modello 3D nel metaverso che riproduca fedelmente il design di un’auto di lusso del mondo reale e lo si metta in vendita, ai sensi della normativa vigente non è possibile contestare una violazione del diritto di disegno o modello. È proprio qui che risiede la causa per cui le «copie esatte» dei design dilagano impunemente.

Questo problema non si limita alla direzione dal reale al virtuale. Si possono ipotizzare anche casi in cui un design originale di veicolo proveniente dal Metaverso riscuota grande successo e venga poi prodotto e venduto senza autorizzazione sotto forma di automobile reale o modellino. Tuttavia, anche se il design fosse stato registrato come disegno o modello per lo spazio virtuale, non è possibile far valere i propri diritti sui prodotti del mondo reale.

Sintesi delle lacune di tutela nella normativa vigente in materia di disegni e modelli

Punti critici Contenuto specifico Conseguenze
Definizione di disegno o modello di immagine Si limita alle immagini operative e alle immagini visualizzate; gli oggetti 3D presenti nello spazio virtuale non rientrano nell'ambito di applicazione I modelli di veicoli presenti nel metaverso non possono essere protetti come disegni o modelli di immagini
Incoerenza dimensionale I disegni e modelli grafici presuppongono un piano bidimensionale, mentre il metaverso è costituito da oggetti tridimensionali Il sistema non è in grado di garantire la tutela di un design visualizzabile a 360 gradi
Mancanza di somiglianza tra i prodotti Le automobili reali e i veicoli virtuali appartengono a categorie di prodotti diverse Anche se la forma è identica, l’efficacia del diritto di disegno o modello non si estende
Mancata compatibilità con la realtà mista Non esistono disposizioni relative all’esercizio dei diritti in caso di imitazione dal reale al virtuale o dal virtuale al reale Ciò comporta che le copie identiche siano legalmente ammesse

2. I limiti della legge sulla concorrenza sleale e della legge sul diritto d’autore e i vantaggi del diritto di disegno o modello

Per quanto riguarda la tutela del design dei veicoli nel metaverso, sono state prese in considerazione, come approcci alternativi alla legge sui disegni e modelli, la legge contro la concorrenza sleale e la legge sul diritto d’autore. Tuttavia, entrambe presentano limiti decisivi. In questa sede si confronteranno la capacità di tutela e i limiti di ciascuna legge, mettendo in luce la superiorità intrinseca del diritto sui disegni e modelli.

2-1. Legge modificata sulla prevenzione della concorrenza sleale — Breve durata della protezione e requisito dell’«indicazione relativa al prodotto»

Grazie alla modifica della Legge sulla concorrenza sleale del 2024, è ora possibile garantire un certo livello di protezione anche ai design presenti nello spazio digitale. Nello specifico, si è aperta la possibilità che la disposizione relativa agli «atti di imitazione della forma dei prodotti» di cui all’articolo 2, comma 1, punto 3, della Legge sulla concorrenza sleale si applichi anche alla forma dei prodotti nello spazio digitale.

Tuttavia, tale protezione presenta un punto debole fatale.

Il periodo di protezione previsto dalla Legge contro la concorrenza sleale è di soli 3 anni

Il periodo di protezione della forma del prodotto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 3, della Legge sulla concorrenza sleale è limitato a tre anni dalla data della prima commercializzazione. In mercati come il metaverso, dove il ciclo di vita dei prodotti è lungo e questi continuano a circolare in modo quasi permanente come beni digitali, una protezione di soli tre anni è decisamente insufficiente. Se confrontata con la durata massima di 25 anni prevista per i diritti di disegno e modello, la differenza è evidente.

Inoltre, per ottenere la protezione in qualità di «indicazione di prodotti e simili» ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punti 1 e 2 della Legge sulla concorrenza sleale, è necessario che il disegno in questione sia ampiamente riconosciuto dai consumatori (notorietà). È di norma difficile immaginare che il design di un veicolo appena lanciato nel metaverso acquisisca notorietà immediatamente dopo il lancio, il che crea un divario nei tempi di protezione.

Inoltre, poiché la tutela ai sensi della Legge sulla concorrenza sleale è limitata ai casi in cui vi sia una violazione del «profitto commerciale» dell’imitatore, sussiste anche il problema della difficoltà nell’esercizio dei diritti nei confronti di atti di imitazione a scopo non lucrativo (come la fan art o l’utilizzo in progetti open source).

2-2. Tutela del diritto d’autore come arte applicata — L’ostacolo della dipendenza

In teoria è ipotizzabile anche la tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore. Se al design di un veicolo venisse riconosciuta la natura di opera d’autore in quanto «arte applicata», la tutela sorgerebbe contestualmente alla creazione, senza necessità di procedure di registrazione. Tuttavia, la realtà è che gli ostacoli pratici sono estremamente elevati.

Innanzitutto, nella prassi giurisprudenziale giapponese, i criteri per riconoscere la natura di opera protetta al design dei prodotti industriali sono estremamente rigorosi. Poiché si richiede «una creatività estetica tale da poter essere equiparata all’arte pura», la possibilità che il design dei veicoli, che presenta aspetti funzionali, sia protetto come opera d’autore è limitata.

Dimostrazione della «dipendenza» — Il principale punto debole della legge sul diritto d’autore

Per far valere una violazione del diritto d’autore, è necessario dimostrare che la controparte abbia imitato il proprio design «basandosi» su di esso. Tuttavia, è estremamente difficile provare in che modo un utente anonimo nel metaverso abbia creato un determinato design. Non sono rari i casi in cui, se la controparte sostiene di aver «creato in modo autonomo», confutarne l’affermazione risulti di fatto quasi impossibile.Nel diritto dei disegni e modelli, invece, non è necessaria la dimostrazione di tale «dipendenza».

La legge sul diritto d’autore, inoltre, tutela l’«espressione» e non l’«idea». Le forme di base e l’orientamento stilistico del design di un veicolo rientrano molto probabilmente nella categoria delle «idee», mentre la tutela è limitata a espressioni estremamente concrete. La legge sul diritto d’autore non è in grado di contrastare le imitazioni di tipo «ispirato», che modificano in modo sottile l’essenza del design.

2-3. I punti di forza del diritto di disegno o modello — La potenza distruttiva del diritto di esclusiva assoluto

A fronte dei limiti della legge contro la concorrenza sleale e della legge sul diritto d’autore, il diritto di disegno o modello tutela il design con un approccio radicalmente diverso. La sua caratteristica principale è la potente natura del «diritto di esclusiva assoluto».

Che cosa si intende per diritto di esclusiva assoluta del diritto sul disegno o modello?

Il diritto sul disegno o modello consente di far valere i propri diritti nei confronti di disegni o modelli identici o simili a quello registrato, indipendentemente dal fatto che la controparte fosse a conoscenza o meno dell’esistenza di tale disegno o modello. In altre parole, non è necessario dimostrare la «dipendenza», come nel caso del diritto d’autore.Anche se la controparte sostenga di aver «creato in modo autonomo» il proprio design, si configura comunque una violazione qualora questo risulti simile al design registrato. È proprio questa natura di «diritto di esclusiva assoluto» a costituire l’arma più potente nello spazio del metaverso, caratterizzato da un elevato grado di anonimato e in cui è difficile dimostrare le vie di imitazione.

Inoltre, la durata del diritto di disegno o modello è di massimo 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.Rispetto ai 3 anni previsti dalla legge contro la concorrenza sleale e ai 70 anni successivi alla morte dell’autore nel caso del diritto d’autore (70 anni dalla pubblicazione per le opere di persone giuridiche), l’equilibrio garantito da questo diritto di proprietà industriale risulta superiore. Il periodo di 25 anni copre ampiamente il periodo in cui i design presenti nel metaverso vengono sfruttati commercialmente.

Inoltre, poiché il diritto di disegno o modello è un diritto che viene registrato previa valutazione da parte dell’Ufficio Brevetti, gode di un elevato grado di affidabilità quanto alla sua validità e possiede una forte forza persuasiva nelle trattative di licenza e nei contenziosi.

Confronto tra le tre leggi sulla tutela dei disegni nel Metaverso

Elementi di confronto Legge sulla concorrenza sleale Legge sul diritto d’autore Diritto di disegno o modello
Durata della protezione 3 anni dalla commercializzazione 70 anni dalla morte dell’autore Fino a 25 anni dalla data di deposito della domanda
Necessità di registrazione Non richiesta Non richiesta (sorge automaticamente) Necessaria (previa valutazione)
Prova della dipendenza Non richiesta per il punto 3 / Necessaria la notorietà per i punti 1 e 2 Necessaria (punto di debolezza principale) Non necessario (diritto di esclusiva assoluto)
Ambito di protezione Copia esatta della forma del prodotto Solo le espressioni concrete Design identico + simile
Esercizio dei diritti nei confronti di soggetti anonimi Possibile, ma con difficoltà probatorie È estremamente difficile dimostrare la dipendenza È sufficiente la somiglianza con il disegno o modello registrato
Protezione incrociata È possibile a livello interpretativo, ma instabile Teoricamente possibile, ma in misura limitata Codificato nella modifica del 2026

3. Il fulcro della riforma della legge sui disegni e modelli del 2026

La modifica della legge sui disegni e modelli del 2026 rappresenta un cambiamento di paradigma che trasformerà radicalmente le modalità di tutela del design nell’era digitale. In particolare, per quanto riguarda il design dei veicoli nel metaverso, si tratterà di una modifica rivoluzionaria che colmerà in un colpo solo una lacuna di protezione che perdurava da anni.

3-1. Gli oggetti virtuali diventano oggetto di tutela — L’estensione del concetto di «oggetto»

Il punto più importante di questa modifica è il significativo ampliamento del concetto di «oggetto» ai sensi della legge sui disegni e modelli. Finora, gli oggetti oggetto di tutela ai sensi della legge sui disegni e modelli erano limitati agli «oggetti» fisicamente esistenti, nonché a «immagini», «edifici» e «interni» che soddisfacessero determinate condizioni.

Cambiamento di paradigma: il design negli spazi virtuali diventa «disegno o modello»

Con la modifica del 2026, gli oggetti digitali (oggetti virtuali) utilizzati nel metaverso e negli spazi virtuali entreranno a far parte degli oggetti protetti dalla legge sui disegni e modelli. Ciò significa che le risorse digitali presenti negli spazi virtuali, quali veicoli, mobili, abbigliamento ed edifici — che finora si trovavano in una zona grigia dal punto di vista della tutela giuridica — saranno ufficialmente riconosciute come oggetto di diritti di disegno e modello.

Nello specifico, il design dell’aspetto esterno di un’automobile virtuale utilizzata nel metaverso, la forma di una moto virtuale, il design di parti personalizzate per veicoli all’interno di giochi di corse e simili saranno tutti oggetto di domanda di registrazione di disegno o modello. Non si tratta di una semplice modifica minore del sistema, bensì di una svolta storica che amplia l’ambito di protezione del design industriale dal mondo fisico a quello digitale.

Grazie a questa modifica, i designer e i produttori potranno registrare i disegni e modelli relativi agli spazi virtuali seguendo lo stesso iter previsto per i prodotti del mondo reale.Al momento della domanda, rappresentando il design dell’oggetto virtuale tramite viste su sei lati o immagini di rendering in CG e indicando, nella descrizione dell’oggetto oggetto del disegno o modello, una dicitura del tipo «automobile virtuale nel metaverso», sarà possibile garantire la tutela giuridica del design esteriore delle risorse digitali.

Un altro aspetto degno di nota è che questa modifica opera una chiara distinzione tra «immagini» e «oggetti virtuali».Mentre in precedenza i disegni e modelli relativi alle immagini erano limitati alle immagini di comando e di visualizzazione, gli oggetti virtuali sono definiti come «oggetti tridimensionali esistenti all’interno di uno spazio virtuale» e non sono soggetti ai vincoli applicabili ai disegni e modelli relativi alle immagini. In altre parole, verrà istituito un nuovo quadro di protezione ottimale per gli oggetti 3D, come il design di un veicolo nel metaverso.

3-2. Prevenzione dell’imitazione incrociata — Una protezione che supera i confini tra realtà e mondo virtuale

Un altro aspetto rivoluzionario della presente modifica è la codificazione della protezione contro la «imitazione incrociata» che abbraccia il mondo reale e quello virtuale. Ciò risolve radicalmente il problema della «non somiglianza dei prodotti» illustrato nel Capitolo 1.

La legge modificata chiarisce che, qualora la forma del disegno o modello sia identica o simile tra un oggetto reale e uno virtuale, l’efficacia del diritto sul disegno o modello si estende al di là delle differenze di categoria degli oggetti. Ciò renderà possibile la protezione tramite il diritto sul disegno o modello in tutti e tre i casi seguenti.

I tre casi di imitazione cross-reality e la relativa protezione

Caso di imitazione Esempi concreti Legge vigente Legge modificata
Realtà → Virtuale Realizzazione di modelli 3D nel metaverso basati sul design di auto di lusso e loro vendita senza autorizzazione Non tutelabile Proteggibile
Virtuale → Virtuale Vendita di copie di design originali di veicoli presenti nel metaverso su un’altra piattaforma Non protetto Proteggibile
Virtuale → Reale Produzione e vendita non autorizzate di modellini o veicoli reali basati su progetti di veicoli popolari originari del Metaverso Non tutelabile Proteggibile

Particolarmente degno di nota è il modello «realtà → virtuale». Finora, anche se le case automobilistiche avevano ottenuto diritti di design sulle auto reali, non erano in grado di impedire la riproduzione fedele nel metaverso. Dopo la modifica, sulla base dei diritti di design delle auto reali, sarà possibile richiedere l’inibizione e il risarcimento dei danni anche nei confronti di design simili presenti nel metaverso.

Anche il modello «virtuale → reale» acquisirà sempre maggiore importanza in futuro. Si prevede un aumento dei casi in cui studi di design nativi del metaverso presenteranno per primi i propri progetti nello spazio virtuale e, una volta che questi avranno riscosso successo, ne seguirà la commercializzazione nel mondo reale. In tali casi, se il design viene registrato come oggetto virtuale, sarà possibile far valere i propri diritti anche contro la produzione non autorizzata nel mondo reale.

L’importanza del principio del «primo a depositare» — Un mondo in cui vige il «primo arrivato, primo servito»

La legge sui disegni e modelli adotta il principio della priorità della domanda. Qualora vi siano più domande relative a disegni e modelli identici o simili, solo il richiedente che ha presentato la domanda per primo potrà acquisire i diritti.Ora che la riforma del 2026 ha stabilito l’inclusione degli oggetti virtuali tra gli oggetti tutelabili, attendere l’entrata in vigore della legge modificata prima di presentare una domanda potrebbe rivelarsi troppo tardi. È di fondamentale importanza iniziare subito a definire una strategia di deposito, prima che i concorrenti o i creatori del metaverso vi precedano.

4. Strategie di proprietà intellettuale che le aziende dovrebbero adottare ora – Riepilogo

In vista della revisione della legge sui disegni e modelli del 2026, illustriamo le strategie in materia di proprietà intellettuale che le aziende che sviluppano (o intendono sviluppare in futuro) design di veicoli nello spazio del metaverso dovrebbero adottare immediatamente, articolate in tre pilastri.

Strategia 1: Inventario delle risorse digitali e definizione di una roadmap per le domande di registrazione dei disegni e modelli

Il primo passo da compiere è un inventario completo delle risorse digitali di cui la propria azienda è in possesso (o che intende realizzare in futuro). Si dovrà quindi stilare un elenco di tutte le risorse di design digitale, quali modelli 3D realizzati per il metaverso, dati di design per applicazioni VR/AR, risorse all’interno dei giochi e opere d’arte digitale vendute come NFT.

Successivamente, si valuteranno il valore commerciale e il rischio di contraffazione di ciascun progetto, per poi definire una tabella di marcia per la deposizione dei disegni e modelli, stabilendo le relative priorità. In particolare, le seguenti categorie sono da considerarsi ad alta priorità:

1. Design di veicoli per il metaverso corrispondenti a prodotti del mondo reale (modelli che fungono da icone del marchio)
2. Design di concept car originali per il metaverso (con potenziale di futura commercializzazione)
3. Design di parti personalizzate e accessori (componenti aerodinamici, cerchi, ecc.)
4. Design degli interni dei veicoli (cruscotto, sedili e altri elementi di finitura interna)

Strategia 2: Combinazione di diritti di proprietà intellettuale con i marchi — Utilizzo delle classi 9 e 41

È efficace una strategia di «combinazione di proprietà intellettuale» che integri non solo i diritti di disegno e modello, ma anche i diritti di marchio. Nelle domande di registrazione di marchi relative al metaverso, le seguenti classi rivestono particolare importanza.

Mentre i diritti di disegno o modello tutelano la forma del design, i diritti di marchio tutelano i nomi dei marchi e i loghi.Qualora il design di un veicolo nel metaverso rechi il nome del proprio marchio o il proprio emblema, si ottiene una doppia protezione costituita dal diritto di disegno e dal diritto di marchio. Anche se un imitatore dovesse modificare leggermente il design per sfuggire all’ambito di somiglianza del diritto di disegno, è possibile opporsi con il diritto di marchio fintanto che permanga l’uso del nome del marchio o del logo.

Si raccomanda di valutare la presentazione di domande di registrazione di marchi nelle classi 9 e 41

Classe 9:Software per computer scaricabile, software per la realtà virtuale, prodotti virtuali scaricabili (beni digitali, compresi i veicoli nel metaverso)

Classe 41: Fornitura di servizi di intrattenimento in spazi di realtà virtuale, fornitura di giochi online, pianificazione e gestione

di eventi nel metaverso Assicurandosi i diritti di marchio in queste classi, la protezione del marchio nel metaverso risulterà notevolmente rafforzata.Anche le aziende che hanno già ottenuto un marchio per veicoli nel mondo reale dovrebbero prendere in considerazione la presentazione di ulteriori domande nelle classi 9 e 41.

Strategia 3: Approccio globale — Garanzia dei diritti nei mercati principali

Il metaverso è uno spazio intrinsecamente globale. La sola registrazione di un disegno o modello in Giappone non è sufficiente per contrastare gli atti di imitazione sulle piattaforme estere. È necessario presentare domande strategiche all’estero, tenendo conto dell’ubicazione dei server delle principali piattaforme del metaverso e della sede legale delle società che le gestiscono.

Tra le destinazioni prioritarie per la presentazione delle domande figurano:

1. Stati Uniti: sede delle principali società che gestiscono le piattaforme, quali Meta (ex Facebook) e Roblox Corporation. È efficace presentare una domanda di brevetto di design statunitense.
2. UE: protezione unificata tramite il disegno o modello comunitario (RCD). Una singola domanda copre i 27 paesi dell’Unione Europea.
3. Cina: uno dei più grandi mercati del metaverso al mondo. È indispensabile ottenere la protezione locale tramite una domanda di disegno o modello cinese.
4. Corea del Sud: vanta un mercato del metaverso molto attivo e ospita piattaforme principali quali NAVER Z.

Per quanto riguarda le domande di registrazione all’estero, avvalendosi della Convenzione dell’Aia (Accordo di Ginevra che modifica la Convenzione dell’Aia relativa alla registrazione internazionale dei disegni e modelli), è possibile ottenere in modo efficiente la protezione in più paesi con un’unica domanda internazionale. È possibile presentare la domanda in lingua giapponese e, dal punto di vista dei costi, ciò comporta vantaggi rispetto alle domande individuali.

Sintesi

La modifica della legge sui disegni e modelli del 2026 rappresenterà una vera e propria svolta nella protezione del design dei veicoli nel metaverso. La possibilità di registrare i disegni e modelli di oggetti virtuali e la definizione di misure per contrastare le imitazioni che si estendono dal mondo reale a quello virtuale costituiranno un enorme vantaggio per i creatori e i titolari dei diritti di design digitale.

Tuttavia, la capacità di sfruttare questo vantaggio dipende dai preparativi che si intraprenderanno fin da ora. In base al principio della priorità della prima domanda, un ritardo nella presentazione della domanda può comportare conseguenze fatali.Effettuare un inventario delle risorse digitali, definire una tabella di marcia per le domande di registrazione dei disegni e modelli, integrare la proprietà intellettuale con i marchi e costruire una strategia di deposito a livello globale prima dell’entrata in vigore della legge modificata: questi sono gli elementi chiave per garantire un vantaggio competitivo.

La strategia di proprietà intellettuale nell’era del Metaverso non si colloca semplicemente sulla linea di estensione dei tradizionali prodotti fisici. È necessario costruire un nuovo portafoglio di proprietà intellettuale per proteggere e valorizzare il design sia in ambito digitale che fisico. Avvalendomi delle mie competenze in qualità di avvocato specializzato in proprietà intellettuale, vi fornirò il massimo supporto per la tutela delle vostre risorse digitali.

Non esitate a consultarci in merito alla strategia di proprietà intellettuale nell’era del metaverso

I nostri consulenti in materia di proprietà industriale vi assisteranno con la massima cura, dalla definizione di strategie per la presentazione di domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi in vista della revisione della legge sui disegni e modelli del 2026, fino al supporto per le domande di registrazione a livello
globale.

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Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un ampio ventaglio di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).