Passa al contenuto

Moda e proprietà intellettuale

Moda e proprietà intellettuale


 In questa occasione parleremo, all’interno del nostro settore, in particolare del campo della moda, ovvero del cosiddetto “diritto della moda
”. Il termine “diritto della moda” indica il termine generico che comprende le varie aree giuridiche relative al settore della moda. A partire dall’inizio degli anni 2000, a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche, si è verificato il problema per cui, non appena una collezione veniva presentata, ne venivano realizzate e messe in vendita imitazioni.

Di conseguenza, al fine di favorire lo sviluppo dell’industria della moda, comprese le misure contro le imitazioni, si è proceduto allo studio di una legislazione specifica per il settore della moda. Il settore della moda, tra tutti i prodotti, è particolarmente soggetto alle tendenze e presenta la caratteristica di essere difficilmente tutelabile mediante la legge sui disegni e modelli.

A quali aspetti dovrebbe prestare attenzione nel momento in cui l’Lei intenda lanciare un marchio di moda?

Arti
applicate e design della moda

Anche il design di moda (che in questo contesto indica la forma esteriore degli indumenti) è una forma di design di prodotto e rientra quindi nella categoria delle arti applicate ai sensi della legge sul diritto d’autore. Come spiegato in precedenza, le arti applicate sono difficilmente tutelabili dal diritto d’autore.

Riferimento: https://www.evorix.jp/blog/プロダクトデザインと著作権


 Nel caso relativo all’ensemble in cotone e lino ricamato (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/086572_hanrei.pdf), è stato oggetto di controversia se il disegno della parte ricamata con motivi floreali potesse essere protetto ai sensi della legge sul diritto d’autore in quanto arte applicata.

Moda e diritti d’autore

Poiché la controversia riguardava diversi prodotti, nel testo originale essi sono indicati come «prodotti del ricorrente n. 2». In questo modo, è stata negata la natura di opera protetta dal diritto d’autore dei prodotti del ricorrente. Ritengo che, in definitiva, fare affidamento sul diritto d’autore sia poco rassicurante.


 D’altra parte, ad esempio nel caso di una maglietta realizzata stampando una determinata illustrazione, se l’illustrazione stessa è un’opera protetta, si potrebbe far valere una violazione del diritto d’autore. In questo caso, poiché si tratta di un’imitazione dell’illustrazione e non della forma dell’indumento, è difficile affermare che il design di moda sia rigorosamente protetto dal diritto d’autore.

Alla luce di quanto sopra, è preferibile proteggere anche il design di moda ai sensi della legge sui disegni e modelli.

Tuttavia, poiché il design degli indumenti è fortemente influenzato dalle tendenze della moda, spesso viene modificato nel corso di una sola stagione e, dato l’elevato numero di articoli, non è realistico depositare una domanda di registrazione del disegno industriale per tutti i modelli. Per una parte di essi è opportuno affidarsi alla Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale, di cui si parlerà in seguito, mentre per i modelli particolari che potrebbero diventare icone del marchio è consigliabile ottenere il diritto di disegno industriale.

Inoltre, è opportuno ottenere il diritto di disegno industriale per articoli che, pur rientrando nel settore della moda, presentano un ciclo di vita relativamente lungo, come borse e scarpe.


 Il diritto di disegno o modello può essere ottenuto solo per disegni o modelli nuovi. Una volta che un disegno o modello è stato reso pubblico, non è più possibile ottenerne la tutela. A questo proposito, esiste un regime che, in via eccezionale, consente la registrazione entro un anno dalla data di divulgazione (ciò che viene definito «applicazione dell’eccezione alla perdita di novità»).

Anche se si parla di “divulgazione al pubblico”, è normale che vi siano diversi atti di divulgazione, ad esempio su Internet, sulle riviste o in televisione. Attualmente, la procedura per l’applicazione dell’eccezione alla perdita di novità richiede di descrivere tutti questi atti e di fornirne la prova per ciascuno di essi, il che la rende una procedura estremamente dispendiosa in termini di tempo e risorse.

Tuttavia, proprio nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di modifica, in base al quale sarà possibile ottenere la registrazione presentando un certificato relativo al primo atto di divulgazione tra i numerosi esistenti. Si tratta di un’ottima modifica, particolarmente adeguata ai disegni e modelli che attirano facilmente l’attenzione del pubblico, come quelli di moda.

D’ora in poi, poiché si ridurrà l’onere amministrativo per l’ottenimento del diritto di design, vi invitiamo a presentare attivamente le domande (https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html)

La legge sulla concorrenza sleale e il design di moda


 Anche nel caso di modelli di moda per i quali non sia stato ottenuto un diritto di disegno o modello, in alcuni casi è possibile far valere i propri diritti nei confronti di prodotti che ne costituiscono una copia esatta, in base alla Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale (imitazione della forma del prodotto [Articolo 2, comma 1, punto 3 della Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale]). Per quanto riguarda gli indumenti dal design particolarmente importante, si consiglia di ottenere il diritto di disegno o modello, mentre per gli altri articoli, sebbene si tratti di una soluzione di ripiego, è opportuno fare affidamento sulla Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale.

Tuttavia, ciò deve avvenire entro tre anni dalla data di commercializzazione del prodotto originale sul territorio giapponese. Inoltre, non deve trattarsi solo di una forma parziale, ma la forma complessiva deve essere sostanzialmente identica (non è ammessa una semplice somiglianza). Per «sostanziale identità» si intende che i prodotti debbano essere «praticamente identici». A titolo di riferimento, di seguito vengono presentati casi in cui la contraffazione è stata riconosciuta e casi in cui non lo è stata.

Moda e diritti d’autore

In primo luogo, un caso in cui è stata riconosciuta la contraffazione.

«Entrambi i prodotti presentano: 1) la forma a collo rotondo; 2) sulla parte anteriore, ai lati della zona dei bottoni, l’utilizzo di un tessuto di pizzo con motivo a scala in un’area delimitata verticalmente da una larghezza costante, con aperture orizzontali disposte a intervalli regolari dall’alto verso il basso;3) la parte esterna e i polsini presentano ricami alternati con due tipi di motivi floreali, mentre le maniche e l’orlo sono privi di ricami; la forma vista frontalmente è comune in quanto costituisce una caratteristica distintiva di entrambi i prodotti.Inoltre, poiché la forma dei due prodotti, vista da dietro, è pressoché identica, si ritiene che essi presentino una forma complessiva estremamente simile e che tale forma sia sostanzialmente identica.”

Proteggere la moda
 Questo è un caso in cui non è stata riconosciuta la contraffazione.

"Il prodotto 1 dell’attore presenta un’ascella di tipo «manica americana», in cui le spalle risultano ampiamente scoperte (con una spalla quasi assente), mentre l’ascella del prodotto 1 del convenuto presenta una forma tale da coprire le spalle (con una spalla che si estende dal collo fino alla base del braccio).Inoltre, il prodotto 1 dell’attore presenta una silhouette denominata ‘linea a sirena’, che si restringe verso il basso a partire dalla zona delle cosce di entrambe le gambe, mentre il prodotto 1 del convenuto presenta una silhouette denominata ‘linea ad A’, che non si restringe verso il basso a partire dalla zona delle cosce di entrambe le gambe.... Per quanto riguarda il giromanica, a seconda che le spalle risultino ampiamente scoperte o che siano coperte, varia non solo la forma dell’intimo da indossare, ma anche l’impressione dal punto di vista del grado di esposizione della pelle; si tratta quindi di una differenza di forma che costituisce un elemento importante da considerare al momento dell’acquisto del prodotto.Inoltre, per quanto riguarda la silhouette denominata “linea a sirena” o quella denominata “linea ad A”, vi è una differenza in quanto la linea a sirena enfatizza il profilo della vita e delle gambe della donna che la indossa, mentre la linea ad A presenta una maggiore ampiezza in corrispondenza della vita e delle gambe, senza mettere in risalto le linee del corpo;e poiché ciò influenza notevolmente l’impressione complessiva quando indosso il capo, si tratta, analogamente a quanto sopra, di una differenza di forma che costituisce un fattore importante da considerare al momento dell’acquisto del prodotto.»

Oltre all’imitazione della forma sopra descritta, anche i casi in cui la forma stessa sia talmente famosa da costituire un elemento di attrazione per i clienti rientrano nella concorrenza sleale; tuttavia, i casi effettivamente contestati in sede giudiziaria in cui sono state accolte richieste di ingiunzione e risarcimento danni riguardano spesso marchi prestigiosi quali la borsa Birkin di Hermès,la BAOBAO di ISSEY MIYAKE e altri marchi di grande prestigio, il che rende la soglia di ammissibilità estremamente elevata (indicazione di prodotti notoriamente conosciuti o di prodotti di fama [Articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, della Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale]).

Pertanto, non è consigliabile fare affidamento in modo proattivo sull’articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, della Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale. Nella fase di avvio di una start-up, le probabilità di successo sono pressoché nulle.


La legge sui marchi e i marchi di moda


 La registrazione del nome del marchio come marchio è indispensabile. A questo proposito, soprattutto nel settore della moda, è piuttosto comune utilizzare il proprio nome come marchio. In precedenza ho spiegato che la registrazione del proprio nome come marchio sta diventando sempre più difficile (vedi: https://www.evorix.jp/blog/人名フルネームの商標登録).

In quell’occasione avevo accennato al fatto che fossero in corso discussioni in merito all’allentamento dei requisiti; ora il disegno di legge di modifica è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e, a determinate condizioni, sarà possibile registrare il proprio nome completo come marchio.Si raccomanda di procedere alla registrazione in tempo utile per l’entrata in vigore della legge modificata (https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html).


 Anche questa è una notizia di pochissimo tempo fa. Per quanto riguarda il diritto della moda, il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha pubblicato il «FASHION LAWGUIDEBOOK 2023».

Questa guida raccoglie in una checklist le questioni legali che si presentano nel settore della moda e ne illustra i punti fondamentali. Cosa occorre fare una volta lanciato un marchio, quali misure è possibile adottare per tutelarne i diritti,

ma anche ciò che non si deve fare, il che lo rende una risorsa molto utile. Consigliamo vivamente a chiunque abbia lanciato un marchio di leggerlo.

FASHION LAWGUIDEBOOK 2023:
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/fashionlaw_wg/pdf/20230331_1.pdf

Modulo per la consulenza gratuita in materia di moda e proprietà intellettuale

Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni aspetto, dalle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in materia di brevetti del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in materia di brevetti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).